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Articolo 4 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

[Aggiornato al 04/07/2009]

Istruttoria

Dispositivo dell'art. 4 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.

L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.

Massime relative all'art. 4 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Cons. Stato n. 2383/2014

In tema di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, il ministro della salute, investito del ricorso gerarchico avverso il giudizio sanitario espresso dalle commissioni mediche ospedaliere, oltre a disporre accertamenti utili ai fini della decisione, può sindacare la discrezionalità tecnica dalle stesse esercitata e, ove dissenta dalla commissione che ha emanato l'atto impugnato, può rinviare a quest'ultima l'affare.

Cass. civ. n. 5204/1998

Il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., la notificazione degli atti per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario attestata dalla ricevuta di ritorno, trova applicazione - in mancanza di norme che assegnino rilievo alla data di spedizione del plico, come quelle relative ai ricorsi amministrativi (art. 2 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) o al deposito a mezzo posta del ricorso per cassazione e del controricorso (art. 134, comma 5, disp. att. c.p.c.) - anche con riguardo al ricorso al Consiglio Nazionale dei Geometri avverso provvedimenti dei consigli dei collegi provinciali ed ai fini del rispetto del termine di trenta giorni (dalla notifica del provvedimento) entro cui tale ricorso deve essere proposto (art. 15, comma 2 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274), atteso che, mentre i consigli provinciali emettono provvedimenti di natura amministrativa, il Consiglio Nazionale, dinanzi al quale quei provvedimenti possono essere impugnati, è un giudice speciale.

Trib. Sup. acque n. 35/1994

Il fatto che a norma dell'art. 4 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 l'organo decidente il ricorso amministrativo abbia l'obbligo di comunicarlo ai controinteressati, i quali sono abilitati a presentare deduzioni e documenti nei venti giorni successivi alla comunicazione, implica che è invalida la decisione assunta prima della scadenza di detto termine.

Cons. Stato n. 79/1983

Nel procedimento contenzioso avanti le commissioni di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, l'obbligo di comunicare ai ricorrenti le controdeduzioni e l'eventuale documentazione prescritta ex adverso non risulta né dalla normativa in materia, né dai principi generali poiché, allo stesso modo che per il ricorso gerarchico e il ricorso straordinario (art. 4, comma 1 e 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), l'obbligo di comunicazione è prescritto solo per il ricorso principale o incidentale.

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