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Articolo 5 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(L. 19 febbraio 2004, n. 40)

[Aggiornato al 01/01/2021]

Requisiti soggettivi

Dispositivo dell'art. 5 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

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