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Articolo 30 Preleggi

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rinvio ad altra legge

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 30 Preleggi

Articolo abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.
[Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.]

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