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Articolo 18 Norme in materia di orario di lavoro

(D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66)

[Aggiornato al 01/01/2019]

Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima

Dispositivo dell'art. 18 Norme in materia di orario di lavoro

1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.

2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono così stabiliti:

  1. a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
  2. 1) 14 ore in un periodo di 24 ore;
  3. 2) 72 ore per un periodo di sette giorni;

ovvero

  1. b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
  2. 1) 10 ore in un periodo di 24 ore;
  3. 2) 77 ore per un periodo di sette giorni.

3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.

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