Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Lavoratore, non possono minacciare di licenziarti per tagliarti lo stipendio, è estorsione: nuova sentenza di Cassazione

Lavoratore, non possono minacciare di licenziarti per tagliarti lo stipendio, è estorsione: nuova sentenza di Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che costringere i dipendenti ad accettare condizioni lavorative peggiorative sotto la minaccia del licenziamento configura il reato di estorsione
Nella sentenza n. 11253/2026 la Suprema Corte ha precisato che non è rilevante che il lavoratore abbia inizialmente accettato stipendi bassi o condizioni sfavorevoli: quando il datore di lavoro usa la prospettiva di perdere l’impiego per mantenere o imporre tali condizioni, viene meno la libertà di scelta del dipendente e si configura un comportamento penalmente rilevante. In questi casi, l’azienda trae un vantaggio economico illecito, riducendo i costi del personale a discapito dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Non si tratterebbe, dunque, di semplice sfruttamento, ma di una vera e propria pressione psicologica finalizzata a ottenere un profitto ingiusto.

Di qui la differenza tra sfruttamento del lavoro ed estorsione:
  • il primo si basa sull’approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore;
  • la seconda, invece, richiede una minaccia — anche implicita — come quella del licenziamento, utilizzata per ottenere un vantaggio economico. Nel caso esaminato, l’impresa imponeva condizioni illegali, negando anche diritti come retribuzioni adeguate e spettanze di fine rapporto.


Il profitto ingiusto deriva da diversi fattori: paghe inferiori ai minimi contrattuali, orari eccessivi, mancato pagamento di arretrati e risparmio su contributi e oneri sociali. Tutto ciò comporta un danno.

Del resto la giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'introduzione della fattispecie penale di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoratore, ha continuato a ricondurre all'ipotesi di estorsione quelle condotte che, pur essendo consumate nell'ambito del rapporto di lavoro, si caratterizzano per la realizzazione di un ingiusto profitto con correlativo altrui danno; in questo senso si è stabilito che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro il quale, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate (Cass., 29-10-2021, n. 3724).

L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame ha portato alla conclusione sulla non fondatezza dei motivi di gravame, posto che già i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, avevano verificato che le centinaia di lavoratori assunti presso l'azienda pugliese Tecnova - nei cinque cantieri impegnati nella produzione di pannelli fotovoltaici - dovevano sottostare a condizioni retributive ed orari di lavoro deteriori a fronte di ripetute e costanti minacce di licenziamento, minacce attuate anche nei confronti di numerosi altri dipendenti che erano stati allontanati dai cantieri stessi, con ulteriori danni costituiti dalla perdita della retribuzione per l'attività già prestata.

Così configurata la fattispecie all'esame del Supremo Collegio, si è pertanto acclarato che, quando nel corso del rapporto di lavoro sia prospettata al dipendente la perdita dell'occupazione, ove egli non accetti le condizioni deteriori prospettate e ciò permetta la realizzazione di un ingiusto profitto, non può la condotta qualificarsi ex art. 603 bis c.p., ma la stessa deve ricondursi all'ipotesi dell'art. 629 c.p., in ragione della plurioffensività del reato e ciò perché il reato è effettivamente pluri-offensivo, avendo arrecato danno sia al lavoratore quale persona fisica che al patrimonio dello stesso, depauperato dalle migliori retribuzioni e condizioni cui avrebbe avuto diritto.

Infine, la responsabilità penale non coinvolge automaticamente tutti i membri dell’azienda. È necessario dimostrare un ruolo attivo nella condotta estorsiva: per questo motivo, nel caso specifico, è stata esclusa la responsabilità della segretaria, ritenuta estranea alle pressioni esercitate sui lavoratori.




Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.