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Articolo 8 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 8 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da' atto a verbale.

5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

7. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del Codice di procedura civile(4).

Note

(1) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
(2) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che " Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale: [...] h) dell'art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo".
(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

Spiegazione dell'art. 8 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

La disposizione in commento prevede espressamente che le parti debbano partecipare agli incontri di mediazione con l'assistenza di un avvocato. La necessità della difesa tecnica, quindi, opera anche nell’ambito della mediazione.
Nel caso in cui l’avvocato partecipi in nome e per conto della parte, dev’essere munito di una procura sostanziale con poteri di transazione. Di recente, la Corte di Cassazione ha affermato sul punto che “la parte che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente può farsi sostituire da una persona a sua scelta e, quindi, ma non solo, anche dal suo difensore munito di procura speciale sostanziale” (Cass. Civ n. 8473/2019). La semplice procura autenticata dall’avvocato non è sufficiente. L’avvocato, infatti, è pubblico ufficiale solo quando autentica la procura ad litem, e non anche quella sostanziale.
Ciononostante, in mediazione resta fondamentale l’apporto fornito dalle parti personalmente. Esse sono assistite da un legale per meglio valutare gli aspetti tecnici del caso e dell’eventuale accordo; allo stesso tempo, però, devono confrontarsi liberamente sugli elementi di fatto della vicenda. Non sarebbe una buona mediazione quella in cui siano sempre gli avvocati ad intervenire nella discussione, al posto delle parti.
Il mediatore, nella fase introduttiva, deve far comprendere ai litiganti l’importanza di un loro confronto personale sulla controversia, chiarendo che nel corso della mediazione potranno effettuarsi, oltre alla seduta congiunta, anche delle “sessioni separate”, durante le quali le parti potranno sentirsi libere di esprimere il loro punto di vista direttamente con il mediatore, in assenza della controparte. La prima seduta congiunta è fondamentale per la buona riuscita del procedimento di mediazione, poiché è in tale momento che le parti possono comprendere l’importanza dell'opportunità, che viene loro offerta, di chiudere la controversia prima di adire l’autorità giudiziaria.
Qualora le parti non intendano proseguire nel tentativo di mediazione, la condizione di procedibilità si riterrà comunque soddisfatta, con un meccanismo che si presenta in apparenza molto semplice. Tuttavia, il confine tra la fase informativa iniziale e la vera e propria fase di mediazione si fa nella pratica molto sottile, dando spesso luogo a problemi, in particolare con riferimento al pagamento dell’indennità, che è escluso per la fase informativa, qualora non si addivenga alla fase di mediazione vera e propria. Tuttavia, la fase informativa tende a durare anche molto a lungo, sfociando spesso in una prima fase di mediazione in cui le parti si confrontano ampiamente, salvo poi dichiarare di non entrare in mediazione, dopo che il mediatore si è già adoperato a lungo per informare le parti sui vantaggi della mediazione e sulle opportunità offerte dalla stessa.
Ai sensi del terzo comma della norma in commento, il mediatore “si adopera” affinché le parti raggiungano un “accordo amichevole” per la definizione della controversia. Il mediatore, attraverso le tecniche di negoziazione apprese durante il corso di formazione (tra le quali si ricorda, per importanza, il c.d. “ascolto attivo”, attraverso la quale il mediatore non si limita ad ascoltare, ma comunica alla parte di aver compreso le sue esigenze e di prenderle in considerazione), cercherà di favorire la comunicazione tra le parti, aiutandole a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe.
Qualora la vertenza oggetto di mediazione implichi la necessità di conoscenze tecniche specifiche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari e, solo ove ciò non sia possibile, il mediatore potrà avvalersi di esperti iscritti negli albi presso i tribunali. La liquidazione del compenso all’esperto sarà a carico delle parti nel caso di ricorso ad un esperto iscritto all’albo dei CTU.
Infine, la norma prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile, e possa condannare la parte che non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, nelle ipotesi di obbligatorietà del tentativo, al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
A tal proposito, si è espressa di recente anche la giurisprudenza (Tribunale di Roma, sentenza del 30/11/2017), condannando il comportamento della parte che non si era presentata al primo incontro di mediazione, affermando che “solo il competente e sperimentato utilizzo su larga scala degli strumenti A.D.R. (che nella realtà si sostanziano nella mediazione obbligatoria e demandata e nella proposta del giudice ai sensi dell'art. 185 bis cpc), potrà avviare a soluzione l'universalmente noto endemico male della Giustizia civile italiana rappresentato dalla durata delle cause”.

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A. M. chiede
martedģ 14/03/2023 - Lazio
“Buonasera,
ho ricevuto un invito in mediazione obbligatoria da mio padre e mia sorella. L’oggetto della mediazione è un immobile ereditato alla morte di mia madre di cui abbiamo la proprietà di un terzo ciascuno.
Il primo incontro in mediazione è stato tentato in video call, ma è stato rinviato perché si è evidenziato la difficoltà di comunicazione.
Al secondo incontro, che si terrà in presenza, mio padre non vuole essere presente e farà delega a mia sorella.
La domanda è la seguente: nel caso in cui uno dei partecipanti alla mediazione si fa rappresentare, la stessa è valida? Può rappresentarlo mia sorella che ha comunque il suo interesse nella controversia?”
Consulenza legale i 21/03/2023
La possibilità per la parte chiamata in mediazione di farsi sostituire da altro soggetto è stata a più riprese affrontata dalla giurisprudenza, che è arrivata ormai a esprimere un indirizzo abbastanza consolidato.

Al riguardo, si ritiene che, non essendo la mediazione un atto strettamente personale, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione possa farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, mediante conferimento di apposita procura speciale (Corte appello Napoli sez. VII, 19 settembre 2022, n. 3843; Corte appello Napoli, sez. II, 29 settembre 2020, n. 3227).
In particolare, è indispensabile che la parte delegata abbia contezza dei fatti e la piena capacità di disporre del diritto controverso e che sia, dunque, munita di apposita procura con oggetto la partecipazione alla mediazione e la specifica disposizione dei diritti sostanziali oggetto del procedimento (Corte appello L'Aquila, sez. I, 15 luglio 2021, n. 1129; Tribunale Lamezia Terme, 17 luglio 2020, n. 425).
Se sono soddisfatte tali condizioni, il procedimento di mediazione prosegue in modo rituale.

Non sembra, infine, sussistere una particolare questione di incompatibilità tra delegante e delegato, sia perché – secondo quanto si legge nel quesito – entrambi i soggetti rivestono la stessa qualità di chiamanti in mediazione (cioè si trovano “dalla stessa parte”), sia perché non si tratta di un procedimento contenzioso o e dunque nessuno dei partecipanti assume la qualifica di controparte rispetto agli altri.