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Articolo 6 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Durata

Dispositivo dell'art. 6 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5 quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.

3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1(3).

Note

(1) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
(2) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

Spiegazione dell'art. 6 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

L’articolo 6 fissa adesso in tre mesi il termine massimo di durata del procedimento di mediazione, decorrente dal deposito della domanda o, nell’ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine da questi fissato per il deposito. Il lasso temporale è stato ridotto da quattro mesi a tre mesi ad opera del D.L. n. 69 del 2013. Inoltre, il tempo impiegato per il procedimento di mediazione non è computabile ai fini della verifica della ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 89/2011.

Tale previsione normativa, che stabilisce la durata massima del procedimento di mediazione, si inserisce armoniosamente nell’impianto complessivo del D. Lgs. 28/2010. Attraverso l’inserimento del procedimento di mediazione all’interno dell'ordinamento giuridico, infatti, si è inteso dare risposta ad esigenze di snellimento del contenzioso civile. Se la mediazione potesse avere la stessa durata di un processo civile, l’intento deflattivo perseguito dal decreto verrebbe chiaramente meno. Tre mesi sono il tempo massimo entro il quale le parti devono riuscire, se possibile, a trovare un accordo che le soddisfi entrambe.

Tuttavia, ci si è chiesti cosa accada nel caso in cui il termine dei tre mesi venga superato, ma le parti riescano comunque a raggiungere un accordo, seppur tardivo. Ebbene, a tal proposito, la giurisprudenza ha correttamente ritenuto che il termine di tre mesi non possa essere considerato come condizione di validità dell’accordo: nel caso in cui si riuscisse a trovare un punto di incontro, pur oltrepassando il tempo massimo, la mediazione conserverebbe a tutti gli effetti la sua validità.
Il termine dei tre mesi, infatti, è indicato dalla legge solo ai fini della cosiddetta “condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria”. Ciò significa che, prima dei novanta giorni dall’inizio della mediazione, non sarà possibile avviare la causa in tribunale. Tuttavia, l’accordo di mediazione potrà essere raggiunto anche in un tempo più lungo.

Il Tribunale di Roma, sez. VIII Civile, sentenza 22 ottobre 2014, ha infatti stabilito che “la durata massima del procedimento di mediazione è stata stabilita allo scopo di evitare che le parti fossero assoggettate 'sine die' al divieto di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria se non dopo aver fatto ricorso alla procedura di mediazione, la cui durata massima, perciò, è stata fissata in 4 mesi (oggi 3 mesi); ne consegue che tale limite temporale non può che operare esclusivamente per l’azionabilità delle domande in sede giudiziale e non, viceversa, costituire un limite temporale per la formazione dell’accordo”.

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