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Articolo 15 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Mediazione nell'azione di classe

Dispositivo dell'art. 15 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 840 bis del Codice di procedura civile, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito(1).

Note

(1) Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l'art. 41, comma 1) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.

Spiegazione dell'art. 15 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

L’articolo in commento disciplina i rapporti tra mediazione e azione di classe, regolata quest'ultima dall’art. 140 bis del codice consumo.
Nonostante la mediazione non costituisca mai, nel caso di azione di classe, e neppure nelle materie di cui all’art. 5 del D.lgs. 28 del 2010, condizione di procedibilità della domanda (neppure per l’azione inibitoria di condizioni generali del contratto promossa da associazioni rappresentative di consumatori o utenti), ciò non significa che l’azione di classe precluda la mediazione.
In altre parole, la mediazione è idonea ad estendere i propri effetti oltre l’attore e il convenuto. Tuttavia, è necessario attendere la scadenza del termine per l’adesione degli altri appartenenti alla classe, in virtù dell’articolo 140-bis, che tutela i diritti individuali di coloro che non abbiano né promosso l’azione, né aderito alla stessa successivamente. Con riferimento alla procedura di mediazione, la Relazione governativa al D.lgs. 28/2010 chiarisce infatti che “non è concepibile una mediazione nell’azione di classe fino a quando quest’ultima non ha assunto i connotati che permetterebbero una mediazione allargata al maggior numero dei membri della collettività danneggiata, fino dunque alla scadenza del termine per le adesioni”.

Ogni legittimato alla promozione di una azione di classe che ricada in una delle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria potrà facoltativamente, una volta ottenuta la valutazione di idoneità a rappresentare gli interessi della classe e dopo il decorso del termine per le adesioni, tentare la mediazione proponendo apposita istanza presso gli organismi accreditati. Tuttavia, i
n armonia con la disposizione del Codice del consumo, l’articolo in commento prevede coerentemente che la mediazione abbia effetto nei confronti dei soli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
La conciliazione intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione all’azione ha sì effetto anche nei confronti degli altri aderenti, a patto però che essi abbiano manifestato il loro consenso a tal fine. Come stabilito anche dalla Relazione illustrativa del D. Lgs. 28/2010, infatti, “tale estensione non è automatica, né può esserlo, a pena di incoerenza con l’articolo 140-bis, comma 15, secondo cui le rinunce e le transazioni intervenute nell’ambito dell’azione di classe non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi abbiano espressamente consentito”.
Da un lato, quindi, viene valorizzata la conciliazione raggiunta tra il rappresentante e il convenuto, in coerenza con la ratio di economia processuale, dall’altro si tutelano in ogni caso i diritti dei singoli aderenti, i quali, visto il contenuto della proposta di conciliazione, potrebbero decidere di riservarsi la possibilità di esperire un'azione individuale.

La dottrina ha osservato, in merito ai rapporti tra mediazione e azione di classe ex art. 140-bis del Codice del consumo, che la scelta del legislatore di escludere le azioni di classe dall’obbligatorietà della mediazione risiede, con tutta probabilità, nell’operatività, all’interno dell’istituto della class action, di una serie di garanzie a tutela dei contraenti deboli, come ad esempio l’intervento nell’azione di associazioni dei consumatori o di comitati.
Con la disciplina della class action, infatti, il legislatore ha dato maggior rilievo al ruolo del giudice, anche se la sua funzione non può comunque essere accostata a quella del giudice nel modello americano, poiché le garanzie offerte al consumatore dalla legislazione statunitense sono indubbiamente più estese.

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