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Articolo 10 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Inutilizzabilità e segreto professionale

Dispositivo dell'art. 10 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Spiegazione dell'art. 10 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

L’articolo in commento riprende in parte, esplicitandolo, il dovere di riservatezza menzionato dal precedente art. 9 del D.lgs. 28 del 2010.
Nella mediazione, diversamente rispetto al processo civile ordinario, le parti portano a conoscenza del mediatore circostanze personali e riservate che mai paleserebbero davanti al giudice, poiché le stesse potrebbero operare in contrasto con il proprio interesse.
L’esigenza di adottare una "strategia" processuale vincente, indispensabile quando si voglia intentare una causa civile, viene meno nell’ambito del procedimento di mediazione. In tale ultimo contesto, infatti, il risultato che si vuole ottenere è quello di una composizione amichevole, dalla quale nessuna delle parti esca vittoriosa o perdente. Per questo motivo, le parti possono rivelare fatti e circostanze senza temere che tali ammissioni le possano danneggiare in un secondo momento.

In altre parole, i soggetti coinvolti nel procedimento di mediazione si devono sentire completamente liberi di manifestare i loro reali interessi davanti a un soggetto terzo, senza il timore di subire ripercussioni negative in ambito processuale.

L’art. 9, infatti, impone espressamente il dovere di riservatezza per tutte le parti che partecipano alla mediazione. L’art. 10, poi, specifica ulteriormente che le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo che non ci sia un esplicito consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni, inoltre, non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Questo articolo specifica maggiormente il generico dovere di riservatezza prevedendo, al primo comma, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell’ambito della mediazione, al secondo, il segreto professionale per il mediatore. Il mediatore non può infatti essere obbligato a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del c.p.p., con l’unico limite della compatibilità.

Tale dovere di riservatezza, così come l’obbligo del segreto professionale, vengono richiamati dal mediatore durante il primo incontro introduttivo. Il mediatore comunica chiaramente alle parti che egli non potrà essere chiamato a testimoniare su quanto è stato riferito durante la mediazione. Anche gli eventuali appunti presi dalle parti o dal mediatore dovranno essere distrutti all’esito del procedimento.

È comunque doveroso precisare che non è possibile utilizzare la mediazione per rendere riservato un documento che si è formato all’esterno ed è quindi preesistente alla mediazione stessa.

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