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Articolo 1 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 1 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

  1. a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
  2. b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
  3. c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
  4. d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
  5. e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Spiegazione dell'art. 1 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

La mediazione viene definita come quell’attività finalizzata a raggiungere un accordo amichevole che risolva la controversia insorta tra le parti.
Nata con evidenti scopi deflattivi del contenzioso giudiziario, la mediazione civile e commerciale è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano attraverso il D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).
In Italia, infatti, la durata media di un processo civile si aggira attorno ai sei anni, per un totale di all’incirca cinque milioni di cause civili pendenti davanti ai tribunali.
Durante la mediazione, le parti vengono messe in relazione da un mediatore, che viene definito dalla legge come colui che "svolge la mediazione" tra le parti, rimanendo tuttavia privo di qualsivoglia potere decisionale vincolante.
La caratteristica fondamentale del mediatore è quella della sua neutralità e imparzialità rispetto agli interessi dedotti dalle parti; egli, infatti, opera come un regista che, dietro le quinte, dirige le mosse e la comunicazione tra i litiganti, aiutandoli, attraverso le sue competenze in ambito di negoziazione, a raggiungere un accordo che sia soddisfacente per entrambi. L’accordo, infatti, dovrebbe teoricamente essere raggiunto dalle parti stesse che, una volta ristabilita la comunicazione, saranno in grado di raggiungere un'intesa che dia soddisfazione ad entrambe.
Il mediatore viene definito dagli studiosi della mediazione anche come un “facilitatore”, poiché il suo compito è appunto quello, e solamente quello, di favorire la relazione tra le parti, senza sbilanciarsi in giudizi di tipo tecnico-giuridico.
Il risultato della procedura di mediazione viene definito dal legislatore, non senza tradire una certa confusione terminologica, “conciliazione”. La conciliazione, così come conosciuta nell’ordinamento giuridico italiano, viene infatti utilizzata per altri tipi di procedure: si pensi alla conciliazione in materia di lavoro, raggiunta in sede amministrativa (ossia avanti alla Direzione territoriale del lavoro) o in sede sindacale (avanti ad una commissione costituita da incaricati appartenenti ad organizzazioni sindacali rappresentative di tutte le parti).
Ai sensi del D.M. 180/2010, il mediatore che voglia svolgere questa funzione deve possedere tutta una serie di requisiti tra i quali si annoverano:
  • requisiti di onorabilità;
  • titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale, ovvero essere iscritto ad un ordine o collegio professionale;
  • aver frequentato un corso di formazione di almeno 50 ore presso università o enti formatori abilitati ed accreditati.

Ogni mediatore potrà risultare iscritto ad un massimo di cinque organismi di mediazione, pubblici o privati.
Inoltre, dopo essersi iscritto all’organismo di mediazione, il mediatore sarà tenuto a curare la propria formazione continua, aggiornandosi attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento di almeno diciotto ore, nel biennio successivo all’iscrizione, presso università o enti formatori accreditati.
Il registro degli organismi di mediazione, infine, è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia. Il responsabile di tale registro è il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale.

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