Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 33660 del 13 ottobre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, sebbene produca anche effetti sostanziali, ha una prevalente natura processuale, sicché, per il principio "tempus regit actum" e in assenza di una diversa disciplina transitoria, ne č esclusa l'applicazione nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia giā decorso il termine, previsto dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., per formulare la richiesta di ammissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'impossibilitā di applicare retroattivamente tale istituto č stata recepita anche nella sentenza della Corte cost. n. 240 del 2015, che lo ha collocato nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio). (Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 18/04/2019)

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