(massima n. 1)
L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, sebbene produca anche effetti sostanziali, ha una prevalente natura processuale, sicché, per il principio "tempus regit actum" e in assenza di una diversa disciplina transitoria, ne č esclusa l'applicazione nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, sia giā decorso il termine, previsto dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., per formulare la richiesta di ammissione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'impossibilitā di applicare retroattivamente tale istituto č stata recepita anche nella sentenza della Corte cost. n. 240 del 2015, che lo ha collocato nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio). (Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 18/04/2019)