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Articolo 21 octies Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Annullabilità del provvedimento

Dispositivo dell'art. 21 octies Legge sul procedimento amministrativo

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis(1).

Note

(1) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. i) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Spiegazione dell'art. 21 octies Legge sul procedimento amministrativo

In riferimento al concetto generale dell'invalidità del provvedimento, esso si articola essenzialmente in due forme: la nullità (v. art. 21 septies, che concerne le difformità più eclatanti dell'atto rispetto al paradigma normativo, e l'annullabilità, che riguarda invece profili invalidanti di minor gravità. Conseguenza comune è l'inefficacia dell'atto, automatica qualora venga accertata la nullità; necessitante una apposita pronuncia giudiziale nei casi di annullabilità.

Differente è invece la mera irregolarità, derivante da mere deviazioni rispetto alle formalità dell'atto previste dalla legge, o comunque divergenze del tutto marginali rispetto alla funzione dell'atto.

Come anticipato, l'annullabilità è la forma meno grave , di invalidità dell'atto amministrativo. Tuttavia, gli effetti dell'atto continuano a dispiegarsi sino a che non sopraggiunga una pronuncia giurisdizionale di annullamento, con efficacia ex tunc ed il conseguente travolgimento di tutti gli effetti prodotti nel frattempo.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, tuttavia, il Consiglio di Stato pare ormai aver statuito che la necessaria retroattività dell'annullamento è solamente una prassi, suscettibile di essere derogata tutte le volte in cui l'annullamento retroattivo dell'atto costituisca una misura eccessiva e, pertanto, non satisfattiva delle istanze di tutela del ricorrente. Il Consiglio di Stato propende quindi oramai all'unanimità a graduare l'effetto conformativo della pronuncia dell'annullamento, in un'otica di maggior tutela degli interessi del ricorrente.

Per quanto riguarda i singoli vizi:
  • l'incompetenza consiste nella violazione di una norma organizzativa diretta ad allocare le singole potestà amministrative in seno ai diversi organi competenti. Causa di annullabilità può essere solamente la c.d. incompetenza relativa, e non l'incompetenza assoluta (coincidente con il difetto assoluto di attribuzione, che dà luogo a nullità dell'atto.
  • l'eccesso di potere descrive invece uno sviamento tra il contenuto oggettivo di un provvedimento e la causa che ne rappresenta, o ne dovrebbe rappresentare, il fondamento. Esso è il vizio tipico dell'esercizio del potere discrezionale, che si configura quando la p.a. utilizzi il potere per fini ed interessi personali, oppure quando l'interesse pubblico viene perseguito con uno strumento diverso da quello previsto dalla legge. L'eccesso di potere prescinde ad ogni modo dalla volontà e dalla consapevolezza della p.a.;
  • la violazione di legge, di carattere residuale, ricomprende invece tutti i vizi di legittimità e le violazioni di norme comunitarie che non rientrano nelle altre due categorie.

Fortemente innovativo è il comma 2 della norma in esame, che disciplina i c.d. vizi non invalidanti. Tramite tale innovazione legislativa si è determinata una dequotazione dei vizi di legittimità, secondo la quale, in certe situazioni, il legislatore ha preferito mantenere la validità dell'atto, pur a fronte di profili di illegittimità.

Innanzitutto, nessun tipo di provvedimento dal contenuto vincolato è annullabile per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora sia palese che il contenuto non avrebbe potuto essere differente, in ossequio al principio di conservazione degli atti.

In secondo luogo, nessun tipo di provvedimento, vincolato o discrezionale che sia, è annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere differente da quello in concreto adottato, pur in assenza di regolare contraddittorio con il destinatario dell'atto, con gli interventori necessari o con eventuali controinteressati (ove individuati o facilmente individuabili). Rispetto al primo periodo del comma 2 vi è quindi un'inversione dell'onere probatorio, dato che la dimostrazione di tale coincidenza ipotetica dovrà essere fornita dalla p.a., a pena di annullabilità.

Massime relative all'art. 21 octies Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 3136/2017

La motivazione del provvedimento costituisce l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio, cosicché essa è insuscettibile di sanatoria in sede processuale mediante l'istituto previsto dall'art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241/1990.

Cons. Stato n. 2953/2017

Nel procedimento amministrativo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma sancita dall' art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 va interpretata alla luce del successivo art. 21 octies comma 2 il quale, nell'imporre al Giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma dell'atto, allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Cons. Stato n. 2218/2017

L'art. 21 octies L. n. 241/1990 deve essere interpretato nel senso di evitare che l'amministrazione sia onerata in giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a carico del privato l'onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde indirizzare l'amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta.

Cons. Stato n. 2028/2017

Nell'ambito dell'ipotesi generale dell'annullabilità del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 21 octies L. n. 241/1990 vanno (tra l'altro) inclusi tutti i vizi da cui è affetta la volontà dell'amministrazione e che comportano una deviazione rispetto alla causa tipica del potere autoritativo, anche nelle ipotesi più gravi in cui la condotta del funzionario autore dell'atto sia qualificabile come reato.

Corte cost. n. 58/2017

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, secondo comma, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, la Corte ha - per un verso - escluso che la previsione sulla sanatoria per vizi procedimentali o formali dell'atto si applichi anche ai rapporti obbligatori di fonte legale, aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche, e - per altro verso - ha negato che il difetto di motivazione integri un mero vizio procedimentale o formale, equiparabile ad un vizio non invalidante, tale da permetterne la salvezza nelle ipotesi regolate dalla norma censurata.

Cons. Stato n. 990/2017

La norma di sanatoria dell'art. 21 octies (annullabilità del provvedimento) L. n. 241/1990 ha carattere processuale ed è espressione di un principio generale dell'ordinamento, codificato anche dall'art. 156 c.p.c., per cui il raggiungimento dello scopo sana i vizi formali di un atto. Per tal ragione, essa è applicabile come parametro di legittimità anche ai procedimenti svoltisi prima della sua formale introduzione.

Cass. civ. n. 511/2017

L'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990 è norma di carattere processuale ed è, in quanto tale, applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della L. n. 15 del 2005. Tuttavia, con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, la disposizione in parola, anche per fattispecie anteriori, non può essere applicata d'ufficio dal giudice, ma solo "ope exceptionis" da parte dell'Amministrazione, alla quale incombe altresì l'onere di dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Cons. Stato n. 3791/2015

Nel caso di atto amministrativo viziato da incompetenza relativa e non assoluta, è applicabile l'art. 21-octies della legge n. 241/1990, a norma del quale non sono motivo di annullamento i vizi di procedura, qualora, per il carattere vincolato del provvedimento esso non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

Cons. Stato n. 2584/2015

Poiché la comunicazione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli prevista dall'art. 12, comma 2, d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i. costituisce un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela di inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non può ritenersi priva di valenza invalidante ex art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, per effetto della predeterminazione ex ante dei criteri di valutazione dei titoli. Deve invece ritenersi che, in ragione della finalità preventiva che connota l'obbligo comunicativo in questione, la relativa violazione comporta di per sé l'illegittimità della procedura concorsuale, senza che possa invocarsi la sanatoria processuale di cui all'art. 21-octies L. n. 241/1990, non essendo possibile stabilire se la violazione procedimentale abbia o meno determinato una lesione in concreto degli interessi dei singoli concorrenti. Mutuando una terminologia penalistica, l'illegittimità in questione può quindi essere definita "di pericolo astratto", analogamente a quanto si afferma per il caso di violazione della regola dell'anonimato delle prove concorsuali.

Cons. Stato n. 4925/2012

L'art. 21 octies, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, costituisce disposizione di carattere processuale, applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della L. n. 15 del 2005.

Cons. Stato n. 4440/2012

Il carattere discrezionale del provvedimento che annulla d'ufficio l'aggiudicazione definitiva di un appalto e l'esigenza di ponderare comparativamente gli interessi pubblici in relazione alla posizione di vantaggio conseguita dall'impresa a seguito della partecipazione alla gara con esito vittorioso, impediscono di applicare la regola conservativa sancita dall'art. 21 octies comma 2 L. 7 agosto 1990 n. 241 in merito alla natura non invalidante delle violazioni formali e procedurali non influenti sull'esito finale del procedimento.

Cons. Stato n. 1081/2012

I generali principi di conservazione dell'atto e di strumentalità delle forme inducono a generalizzare la portata dell'istituto dell'illegittimità non invalidante di cui all'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990 anche per evitare che - in situazioni come quella per cui è causa - la prevalenza di considerazioni procedimentali porti l'amministrazione alla scelta (antieconomica e contrastante con il principio di efficienza) di dover riavviare un procedimento i cui esiti siano ab initio scontati. In caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato, o meglio inammissibile per carenza di interesse.

Cons. Stato n. 256/2011

L'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990 non degrada un vizio di legittimità a mera irregolarità, ma fa sì che un vizio, che resta vizio di legittimità, non comporti l'annullabilità dell'atto sulla base di valutazioni, attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate "ex post" dal giudice circa il fatto che il provvedimento non poteva essere diverso. L'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990 è una norma di carattere processuale applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della L. n. 15/2005. L'art. 21-octies non introduce la facoltà per la p.a. di non rispettare le regole procedimentali: se così fosse, verrebbe violato il principio di legalità. E invece, le amministrazioni non debbono tenere conto della disposizione in sede amministrativa, limitandosi ad utilizzarla in sede giurisdizionale, quando sono stati commessi degli errori e non si è riusciti a correggerli attraverso l'esercizio del potere di autotutela.

Cons. Stato n. 431/2010

Ai sensi dell'art. 21-octies, L. 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005 n. 15, il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; trattasi di norma processuale applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della cit. L. n. 15 del 2005 avendo il legislatore inteso fare prevalere gli aspetti sostanziali su quelli formali nelle ipotesi in cui le garanzie procedimentali non produrrebbero comunque alcun vantaggio a causa della mancanza di un potere concreto di scelta da parte dell'Amministrazione.

Cons. Stato n. 2855/2010

Il provvedimento di revisione della patente di guida costituisce atto dovuto, a contenuto vincolato per cui, in applicazione dell'art. 21-octies della L. 241 del 1990, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990, poiché alcun apporto collaborativo avrebbe potuto dare la partecipazione del ricorrente al procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato.

Cass. civ. n. 20929/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 21-octies, comma 2, L. 7 agosto 1990 n. 241, gli eventuali vizi del procedimento amministrativo previsto dall'art. 195 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che si svolge innanzi alla Commissione nazionale per la società e la borsa, non sono rilevanti, in ragione tanto della natura vincolata del provvedimento sanzionatorio, quanto della immodificabilità del suo contenuto. Tale disposizione, introdotta dall'art. 14 L. 11 febbraio 2005 n. 15, ha carattere processuale, ed è pertanto applicabile con effetto retroattivo anche ai giudizi di opposizione in corso, ancorché promossi in epoca successiva alia sua emanazione.

Cass. civ. n. 14878/2009

A norma dell'art. 21-octies L. 7 agosto 1990 n. 241, l'annullabilità di un provvedimento amministrativo per violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, prescritto dall'art. 7 della medesima legge, è esclusa: a) quanto ai provvedimenti di natura vincolata, al pari che per la violazione delle altre norme del procedimento, nel caso di evidenza della inidoneità dell'intervento dei soggetti ai quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul loro contenuto; b) quanto ai provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova da parte dell'Amministrazione che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessati.

Cons. Stato n. 3336/2009

Fra i vizi che, ai sensi dell'art. 21-octies, L. 7 agosto 1990 n. 241, non comportano l'annullabilità del provvedimento impugnato ove consistenti in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non rientra il vizio di omessa motivazione, così come quello di omessa istruttoria, avendo essi natura sostanziale, e non meramente formale.

Cons. Stato n. 1670/2009

In base al principio di strumentalità delle forme, di cui sono oggi espressione gli artt. 21 octies e 21 nonies della L. n. 241 del 1990, l'invalidità di un atto per vizi procedurali può essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti, per il raggiungimento dello scopo perseguito.

Cass. pen. n. 7105/2009

Integra l'elemento oggettivo del delitto di abuso d'ufficio la violazione delle norme di legge relativa al vizio di incompetenza cosiddetta "relativa", prevista dall'art. 21-octies L. n. 241 del 1990, che determina l'illegittimità del provvedimento adottato e non la sua nullità che si verifica nell'ipotesi di difetto assoluto di attribuzione.

Cons. Stato n. 6538/2008

In caso di annullamento di un atto amministrativo per vizi formali, che non intaccano sostanzialmente la discrezionalità dell'agire della pubblica amministrazione, non c'è spazio per alcun risarcimento del danno, poiché la pretesa alla legittimità (formale) del provvedimento viene adeguatamente ristorata attraverso l'eliminazione del vizio formale stesso.

Cons. Stato n. 4414/2008

L'art. 21-octies comma 2, L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005 n. 15, è norma processuale perché non tocca la configurazione sostanziale della validità del provvedimento, ma concerne un atto processuale, cioè l'accertamento ad opera del giudice circa il contenuto dispositivo dell'atto e le altre condizioni previste dalla disposizione, il che la rende applicabile anche ai giudizi pendenti su atti precedenti la L. n. 15 del 2005; nondimeno da ciò non discende la sottrazione al ricorrente dell'interesse al ricorso, giacché egli conserva intatta la sua facoltà di domandare giustizia contro un atto che è e resta, sul piano sostanziale, illegittimo per violazione di legge e non meramente irregolare e questa illegittimità per violazione di legge è e permane tale anche se al suo accertamento non segue l'annullamento giudiziale.

Cons. Stato n. 3786/2008

È vero che la norma di cui all'art. 21-octies comma 2, L. n. 241 del 1990 pone in capo all'amministrazione (e non del privato) l'onere di dimostrare, in caso di mancata comunicazione dell'avvio, che l'esito del procedimento non poteva essere diverso. Tuttavia, onde evitare di gravare la p.a. di una probatio diabolica (quale sarebbe quella consistente nel dimostrare che ogni eventuale contributo partecipativo del privato non avrebbe mutato l'esito del procedimento), risulta preferibile interpretare la norma in esame nel senso che il privato non possa limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, ma debba anche quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbero introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione. Solo dopo che il ricorrente ha adempiuto questo onere di allegazione (che la norma implicitamente pone a suo carico), la p.a. sarà gravata del ben più consistente onere di dimostrare che anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato. Ne consegue che ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio, senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre all'amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione deve intendersi inammissibile.

Cons. Stato n. 143/2008

L'art. 21-octies, L. 7 agosto 1990 n. 241, nel disporre la non annullabilità dell'atto impugnato per violazione delle norme sul procedimento, sulla forma degli atti o sull'obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento stesso quando sia palese che il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, non ha inteso degradare un vizio di legittimità in mera irregolarità né tanto meno prevedere una fattispecie esimente, ma semplicemente affidare al giudice adito il compito di valutare ex post se il provvedimento impugnato non poteva essere diverso, con la conseguenza di negare l'interesse a coltivare un giudizio dal quale il ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità.

Cons. Stato n. 4614/2007

L'art. 21-octies non determina alcuna degradazione di un vizio di legittimità a mera irregolarità, né integra una "fattispecie esimente" che affranca ab initio il provvedimento amministrativo dalle violazioni vizianti contemplate dall'art. 21-octies; mentre l'irregolarità opera ex ante e in astratto, per cui il provvedimento amministrativo affetto da vizio formale minore è un atto ab origine meramente irregolare, nel caso dell'art. 21-octies, comma II, la violazione continua ad integrare un vizio di legittimità, che non comporta l'annullabilità dell'atto a causa di valutazioni, attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate ex post dal giudice, che accerta che il provvedimento non poteva essere diverso.

Cons. Stato n. 4283/2007

La sospensione di un precedente provvedimento o l'annullamento di esso in sede giurisdizionale non preclude all'amministrazione di porre in essere un secondo provvedimento sfavorevole purché fondato su una causa autonoma e diversa dal primo e poi solo con riferimento al riesercizio della potestà pubblica in un periodo di tempo successivo al giudicato di annullamento vi sarebbe un onere di integrale motivazione, incompatibile con una riserva di ulteriore esplicitazione di motivi di diniego.

Cons. Stato n. 3867/2007

L'ammessa e richiesta immediata impugnabilità degli atti preparatori o di avvio del procedimento che si caratterizzino per la loro immediata lesività (quali il bando di una gara o di un pubblico concorso) non esclude l'onere d'impugnazione dell'atto finale del procedimento. La circostanza che l'atto finale sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell'atto preparatorio, non esclude che tale invalidità debba essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio, per cui, in mancanza, l'atto finale si consolida e non è più impugnabile.

Cons. Stato n. 3804/2007

È impugnabile - per qualsiasi vizio proprio - il provvedimento che rinnovi la lesione di una posizione giuridica soggettiva, sulla base di un diverso procedimento e di diverse valutazioni, anche se l'interessato non abbia tempestivamente impugnato l'atto lesivo precedente.

Cons. Stato n. 3431/2007

L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'invalidità del relativo provvedimento ove il contributo partecipativo del privato non sarebbe stato comunque idoneo a determinare un esito diverso.

Cons. Stato n. 2792/2007

La distinzione tra invalidità ad effetto caducante (che si ha quando l'atto presupposto entra nel modello legale dell'atto consequenziale come requisito di sua esistenza) e invalidità ad effetto viziante si fonda sulla diversa intensità che contraddistingue il nesso di presupposizione o di derivazione intercorrente tra l'atto annullato e l'atto successivo.

Cons. Stato n. 2596/2007

La violazione della regola procedimentale dell'art. 10 bis L. n. 241 del 1990 sotto il profilo dell'indicazione nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni rese dalla parte interessata - che valorizza il momento del contraddittorio fra privato e p.a. ed incide anche sul contenuto dell'atto finale indicando un contenuto necessario della motivazione - non può essere sanata in via postuma in sede processuale con integrazione negli atti difensivi della motivazione di rigetto della domanda di finanziamento.

Cons. Stato n. 1975/2007

È inammissibile l'integrazione postuma in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo.

Cons. Stato n. 1307/2007

L'art. 21-octies comma 2, L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ha natura sostanziale e non processuale e non si applica, quindi, alle fattispecie anteriori alla data della sua entrata in vigore anche se, pure prima di detta data e in applicazione di principi elaborati dalla giurisprudenza del g.a., si riteneva che il provvedimento a contenuto vincolato non dovesse essere annullato ove fosse stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

Cons. Stato n. 530/2007

Nelle procedure per la copertura mediante trasferimento di un posto vacante di professore universitario di prima fascia è indispensabile una valutazione comparata dei profili professionali e dei titoli dei candidati, che ponga in evidenza le ragioni della prevalenza di un candidato sull'altro. I chiarimenti resi dai componenti della commissione istruttoria, a seguito dell'ordinanza interlocutoria, non possono integrare la motivazione dei provvedimenti impugnati.

Cons. Stato n. 362/2007

L'annullamento degli atti restaura la chance che si assume pregiudicata e funge da strumento di tutela in forma specifica, allo stato satisfattorio in assenza di un accertamento amministrativo sulla spettanza del bene della vita.

Cons. Stato n. 192/2007

La difesa dell'amministrazione non può modificare e/o integrare la motivazione dei provvedimenti impugnati, adducendo nuove ragioni non espresse nel provvedimento impugnato.

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