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Articolo 9 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Intervento nel procedimento

Dispositivo dell'art. 9 Legge sul procedimento amministrativo

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Spiegazione dell'art. 9 Legge sul procedimento amministrativo

Oltre ai soggetti espressamente indicati nell'articolo 7, vale a dire i destinatari diretti, gli interventori necessari ed i potenziali controinteressati, la norma in esame prevede la partecipazione al procedimento anche di soggetti non destinatari del provvedimento finale.

Tali soggetti possono intervenire dunque nel procedimento nonostante l'omessa comunicazione di avvio.

Tuttavia, presupposto comune è la possibilità di pregiudizio per gli interessi da loro tutelati.

Gli interessi diffusi appartengono identicamente ad una pluralità più o meno vasta e più o meno determinata. La caratteristica principale di questo particolare tipo d interessi è la loro lesione travalica il singolo individuo, ma coinvolge anche gli interessi di una comunità minore rispetto a quelli dello Stato.

Tramite la costituzione in apposite associazioni, gli interessi diffusi si tramutano in interessi collettivi, facenti capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale, autonomamente individuabile.

Va comunque precisato che l'esistenza di un interesse collettivo non preclude al singolo individuo la propria personale tutela in via giurisdizionale, liberamente azionabile.

Massime relative all'art. 9 Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 385/2005

Non si ha violazione dell'art. 9 L. 7 agosto 1990 n. 241, allorché un soggetto abbia chiesto di intervenire nel procedimento e di prendere, a tal fine, visione degli atti, ma non si sia attivato, ai sensi degli art. 22 e ss. della stessa legge, per ottenere la declaratoria del diritto all'accesso, né ha presentato memorie o documenti che la p.a. sarebbe stata tenuta a valutare ai sensi dell'art. 10.

Cons. Stato n. 724/1992

È escluso che alla legittimazione alla partecipazione procedimentale possa conseguire automaticamente la legittimazione a ricorrere in sede giurisdizionale.

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