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Articolo 10 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Diritti dei partecipanti al procedimento

Dispositivo dell'art. 10 Legge sul procedimento amministrativo

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

  1. a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
  2. b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Spiegazione dell'art. 10 Legge sul procedimento amministrativo

La norma in esame cristallizza i principali diritti partecipativi dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento.

Tali soggetti, ai sensi degli articoli 7 e 9, sono rispettivamente i destinatari diretti, gli interventori necessari ed i potenziali controinteressati, e i portatori di interessi pubblici e privati,a nche costituiti in associazioni (c.d. interessi collettivi).

Tali diritti partecipativi sono rappresentati dal:

  • diritto di accesso endoprocedimentale, vale a dire il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvi i casi previsti dall'articolo 24;

  • il diritto di presentare memorie scritte e documenti, i quali devono essere obbligatoriamente valutati dall'amministrazione procedente, over pertinenti.

Tale partecipazione non è solamente diretta a tutelare gli interessati, di modo ché possano prevenire eventuali lesioni ai loro interessi, bensì essa è utile alla p.a. stessa, dato che l'interesse pubblico si ritiene venga meglio perseguito con la partecipazione dei soggetti compartecipanti.

La partecipazione presenta inoltre altre importanti funzioni, quali ad esempio quella di prevenire eventuali future vertenze, in un'ottica di tutela preventiva delle varie esigenze che devono guidare l'attività amministrativa, come il divieto di inutile aggravio del procedimento.

Massime relative all'art. 10 Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 3224/2010

L'omessa valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale produce l'illegittimità del provvedimento finale per difetto di motivazione.

Cons. Stato n. 3861/2009

Il soggetto nei cui confronti il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo sia destinato a produrre effetti diretti, infatti, non solo deve essere destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, ma ha pieno diritto di prendere visione degli atti, e ciò in quanto l'istituto della comunicazione non è configurato quale mero strumento di instaurazione del contraddittorio, ma quale strumento attraverso il quale è garantita una fattiva collaborazione del privato, il quale deve essere messo in condizione di esporre le proprie ragioni a tutela dei propri interessi nei casi in cui l'amministrazione imponga limitazioni ai suoi diritti.

Cons. Stato n. 530/1993

Ancorché sia possibile una teorica differenziazione classificatoria tra il diritto di visione e diritto di accesso, proponibile non in termini di prevalenza o di assorbenza, ma a seconda che il diritto stesso sia legato al riconoscimento della qualità di parte in un determinato procedimento ovvero in relazione all'attività amministrativa nel suo complesso, la tutela accordata a tale situazione soggettiva appare unica, tanto se essa si manifesti in sede partecipativa procedimentale quanto se essa attenga alla conoscenza dei documenti amministrativi.

Cons. Stato n. 630/1992

Il diritto a prendere visione degli atti del procedimento si configura come il medesimo diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 L. 241/1990.

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