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Articolo 3 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Motivazione del provvedimento

Dispositivo dell'art. 3 Legge sul procedimento amministrativo

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Spiegazione dell'art. 3 Legge sul procedimento amministrativo

La pubblicità, complementariamente alla trasparenza, soddisfa l'esigenza dei cittadini di conoscere l'enuclearsi dell'attività amministrativa nel complesso, e questo tramite l'obbligo per la p.a. di comunicare, pubblicare o rendere comunque noti ed accessibili le notizie, gli atti, i documenti e le procedure.

Dal punto di vista pratico, i canoni di pubblicità e trasparenza si traducono nell'obbligo di motivazione, nell'accesso ai documenti amministrativi, nell'obbligo di avviso dell'avvio del procedimento e nella conseguente possibilità data al privato cittadino di partecipare al procedimento stesso, quando utile o necessario per il perseguimento dell'interesse pubblico.

L'obbligo di motivazione ha due immediati ed importanti risvolti pratici: oltre a permettere al pubblico di controllare l'operato della pubblica amministrazione, consente al privato che si ritiene leso dall'attività amministrativa di impugnare il provvedimento, contestando il merito delle motivazioni (oltre a poter contestare eventuali violazioni di legge, di forma o di competenza).

Per tali motivi ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. Le uniche eccezioni sono rappresentate dagli atti normativi e da quelli a contenuto generale, entrambi espressione di discrezionalità politica e non amministrativa.

La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto su cui si base la decisione dell'amministrazione.

In seguito all'introduzione di tale norma, il vizio di motivazione rappresenta una violazione di legge rilevante ai sensi dell'art. 21 octies, mentre in precedenza era considerato un mero indizio della probabile esistenza di un altra causa di annullabilità, vale a dire l'eccesso di potere.

Per quanto concerne il comma 3, che impone alla p.a. di indicare e rendere disponibile l'atto richiamato, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessaria l'allegazione, all'interno del provvedimento, del cartaceo relativo all'atto richiamato, ma è sufficiente l'indicazione per relationem, purchè l'atto sia effettivamente reperibile senza eccessive difficoltà.

Al fine di permettere una più semplice tutela difensiva al privato ritenutosi leso dal provvedimento, nello stesso devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. La mancata indicazione costituisce un motivo di annullamento dell'atto.

Massime relative all'art. 3 Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 4707/2017

Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscano esercizio di ampia discrezionalità da parte dell'amministrazione, e dunque richiedono una motivazione più o meno puntuale, in relazione al fatto che si tratti di previsioni concernenti uno strumento di pianificazione generale ovvero un'area determinata o quando incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative di un soggetto pubblico o privato. Così richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate dello strumento di pianificazione generale (es. RU.C., PR.G.), per le quali quest'ultimo prevedeva in origine diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati). Diversamente quando la destinazione di un'area muta per effetto dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale.

Cons. Stato n. 7/2017

Va ribadito, con riferimento alla disciplina previgente alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (riforma dell'ordinamento della professione forense), il tradizionale insegnamento secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.

Cons. Stato n. 2457/2017

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Cons. Stato n. 4704/2016

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 241 del 1990, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale (tranne i casi individuati dalla giurisprudenza, nei quali è esigibile una specifica motivazione in ragione della immediata e diretta incidenza su specifiche posizioni giuridiche), sicché l'onere di motivazione gravante Sull'Amministrazione in sede di adozione degli stessi risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte predette, senza necessità di una motivazione puntuale.

L'atto regolamentare deve contenere una specifica motivazione solo quando già esso (e direttamente) contenga disposizioni lesive di posizioni giuridiche già consolidatesi.

Cons. Stato n. 1084/2015

È legittimo il diniego concessione della cittadinanza italiana - richiesta dallo straniero che vive in Italia da oltre dieci anni ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. f) L. 5 febbraio 1992 n. 91 - giustificato dal sospetto che il candidato appartenga a una specifica cellula terroristica, operante nel di lui territorio di provenienza, e del connesso proselitismo, tenendo presente che il preminente interesse alla sicurezza nazionale giustifica una motivazione sintetica del provvedimento, anche "per relationem", e senza riferimenti espliciti agli atti istruttori specifici elle persone da cui sono state attinte le notizie riservate; b) l'attuale momento storico di allarmante recrudescenza di fenomeni terroristici ed estremisti d'ispirazione sedicente nazionalista e/o religiosa rende ancor più comprensibile la particolare prudenza e cautela che ispira l'azione amministrativa nel settore de quo.

Cons. Stato n. 455/2015

Il Sindaco deve motivare il provvedimento di nomina della Giunta, nel caso sia stato impossibile pervenire a una composizione rispettosa dell'equilibrio di genere.

Cons. Stato n. 3235/2013

L'onere motivazionale che grava in capo alla P.A. rinviene la sua giusta misura nell'esigenza che il destinatario del provvedimento sia messo in grado di percepire quali siano le ragioni che hanno portato al diniego dell'istanza proposta. Pertanto, se da un lato non risulta sufficiente il generico richiamo alla norma di legge, dall'altro è consentito adoperare una motivazione che - sia pure in modo sintetico ovvero attraverso un meccanismo motivazionale che utilizza il rinvio per relationem al contenuto di atti endoprocedimentali - esterni le ragioni che ostano all'accoglimento dell'istanza, così da consentire al privato di valutare l'opportunità di un'eventuale reazione giurisdizionale.

Cons. Stato n. 6228/2012

L'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca dell'incarico di un singolo assessore (o di più assessori) può senz'altro basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative rimesse in via esclusiva al Sindaco o al Presidente della Provincia o della Regione, tenendo conto sia di esigenze di carattere generale, quali i rapporti con l'opposizione o i rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell'Amministrazione, ovvero per l'affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell'amministrazione e il singolo assessore.

Cons. Stato n. 6219/2012

Negli esami di abilitazione alla professione di avvocato, la fase della correzione e valutazione degli elaborati non richiede l'annotazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati; in detti esami, d'altra parte, la valutazione delle prove scritte mediante punteggio numerico è sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico-discrezionale demandato alla commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti.

Cons. Stato n. 5831/2012

Di regola, l'onere di motivazione della valutazione delle prove scritte dei concorsi pubblici è sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico, configurandosi quest'ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione esaminatrice; un obbligo di motivazione integrativa può sussistere solo laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati all'espressione di nozioni di particolare complessità, nei quali l'aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza delle soluzioni e la coerenza nell'esposizione concettuale si rilevi determinante nella scelta sulla reciproca prevalenza dei candidati nel senso della loro idoneità a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per l'Amministrazione.

Cons. Stato n. 3924/2011

Il Codice degli appalti non prescrive che il giudizio favorevole all'ammissione di un concorrente debba essere necessariamente esplicitato e formalizzato. Pertanto, la Stazione appaltante che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale, non è tenuta ed esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per "facta concludentia", ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale.

Corte cost. n. 175/2011

È vero che la motivazione è diretta a rendere trasparente e controllabile l'esercizio della discrezionalità amministrativa, garantendo così l'imparzialità della pubblica amministrazione nonché la parità di trattamento dei cittadini di fronte ad essa. Non è esatto, però, che il criterio del punteggio numerico sia inidoneo a costituire motivazione del giudizio valutativo espresso dalla commissione esaminatrice. Il criterio de quo risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici, delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità, avuto riguardo sia ai tempi entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia al numero dei partecipanti alle prove. Neppure può sostenersi che la normativa censurata si ponga in contrasto con l'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Fermo restando che il criterio del punteggio numerico è idoneo ad esprimere un giudizio sufficientemente motivato, si deve osservare che il citato art. 3, comma 1, va coordinato con l'art. 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 1990, in forza del quale l'attività amministrativa è retta (tra gli altri) da criteri di economicità e di efficacia, che giustificano la scelta del modulo valutativo adottato dal legislatore.

Cons. Stato n. 2404/2011

Il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ex art. 57 co. 2 lett. b) D.lgs. 163/2006 rivestendo carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo dell'Amministrazione di individuare il privato contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nella indicazione dei presupposti che possono legittimare il ricorso a tale procedura.

Cons. Stato n. 1241/2010

Sebbene il divieto di motivazione postuma, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, meriti di essere confermato, rappresentando l'obbligo di motivazione il presidio essenziale del diritto di difesa, non può ritenersi che l'amministrazione incorra nel vizio di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato, optando, peraltro, per una soluzione interpretativa che consenta al giudice di conoscere del merito della controversia, quando ciò sia possibile senza elidere le garanzie difensive.

Cons. Stato n. 5145/2009

Sebbene il punteggio numerico costituisca espressione di un principio comune e consolidato, l'obbligo di motivazione integrativa appare inevitabile laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati all'espressione di nozioni di particolare complessità, nei quali l'aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza delle soluzioni e coerenza nell'esposizione concettuale si riveli determinante nella scelta e discriminante la reciproca prevalenza dei candidati nel senso della loro idoneità a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per l'amministrazione.

Cons. Stato n. 5101/2009

Si deve ritenere che gravi sulla p.a. l'onere di motivare il provvedimento e di rispettare la necessità che siano indicati almeno il tipo di potere esercitato ed i presupposti di fatto delle determinazioni assunte, al fine di consentire comunque di ricavare con assoluta certezza le ragioni poste a base della decisione e rendere conseguentemente possibile il successivo ed eventuale sindacato di legittimità (principio della motivazione minima).

Cons. Stato n. 1853/2009

Tale tesi è comunque bilanciata dal rispetto dei criteri generali di valutazione degli elaborati predeterminati dalla Commissione.

Cons. Stato n. 1523/2009

Il voto numerico, infatti, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. La motivazione espressa numericamente, inoltre, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione e del potere amministrativo da essa esercitato.

Cons. Stato n. 1222/2009

La correlazione con i predeterminati criteri di valutazione è comunque garantita dalla graduazione ed omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione tra specifici ed obiettivi elementi di fatto, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto.

Cons. Stato n. 6029/2008

Non è consentito all'amministrazione di integrare la motivazione in corso di causa.

Cons. Stato n. 4823/2008

A tale regola fa eccezione il caso in cui la variante incide su aspettative assistite da una speciale tutela o da uno speciale affidamento, o qualora la variante è limitata ad un terreno determinato oppure è in contrasto con il P.R.G. già adottato ed in fase di approvazione.

Cons. Stato n. 1784/2007

Sebbene la norma esonera espressamente la p.a. dall'obbligo di motivazione gli atti normativi e gli atti a contenuto generale, la regola escludente non trova applicazione allorché sussistano particolari situazioni che abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifica considerazione, come ad esempio quelle caratterizzate da una preesistente convenzione di lottizzazione o da accordi di diritto privato intercorsi fra il comune e i proprietari, ovvero dalla situazione del privato che abbia ottenuto un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o di un silenzio - rifiuto su una domanda edilizia, in ordine alla pretesa di variante di nuove previsioni urbanistiche rilevanti in quanto sopravvenute nel corso del giudizio (in quanto, in tal caso, la rilevanza della situazione del privato è data dall'intervenuto accertamento giurisdizionale della illegittimità del diniego di concessione edilizia o del silenzio - rifiuto sulla domanda edilizia in relazione alle previgenti indicazioni di piano), mentre nel caso del proprietario inciso dalla variante di reiterazione dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo non è ravvisabile alcun affidamento.

Cons. Stato n. 6464/2006

Se la motivazione consente al cittadino una più efficacia tutela nel caso in cui questi sia stato inciso dal provvedimento, a ciò provvedendo mediante la predisposizione delle più adeguate difese, allora si deve ritenere che l'obbligo di cui all'art. 3 sia generale ed indistinto, tanto più che potrebbero esistere posizioni di controinteresse.

Cons. Stato n. 5325/2006

L'obbligo di motivazione è da considerarsi assolto mediante la sola indicazione del voto numerico, configurandosi quest'ultima come una formula sintetica, ma eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione.

Cons. Stato n. 5039/2006

Qualora più motivazioni sorreggano autonomamente un provvedimento amministrativo, il venir meno di una non determina l'illegittimità dell'atto se un'altra giustificazione sia in via autonoma idonea a sorreggerlo.

Cons. Stato n. 4982/2005

La motivazione rappresenta il collante fra procedimento e provvedimento, consentendo la ricostruzione dell'iter logico in base al quale l'amministrazione ha adottato la determinazione finale.

Cons. Stato n. 5016/2004

Una ulteriore categoria di atti esclusi dall'onere motivazionale riguarda gli atti generali, per effetto della previsione di cui all'art. 13 L. 241/1990.

Cons. Stato n. 7189/2003

Gli atti di alta amministrazione, a differenza degli atti politici, sono atti amministrativi sia dal punto di vista formale che sostanziale e soggiacciono, quindi, alle regole di motivazione di cui all'art. 3 L. 241/1990.

Cons. Stato n. 2349/2002

In tema di discrezionalità tecnica la natura tecnica delle valutazioni rimesse alla p.a. impone in capo alla stessa un più intenso dovere motivazionale, in modo da consentire al giudice stesso un più pregnante sindacato sulla legittimità delle scelte compiute.

Cons. Stato n. 2281/2002

L'ampiezza dell'onere motivazionale, non potendo rispondere ad uno standard fisso ed immutabile, va rapportata alla più o meno elevata interferenza degli interessi privati con quello pubblico che si intende perseguire.

Cons. Stato n. 2261/2001

Secondo un precedente orientamento, non era possibile integrare la motivazione del provvedimento impugnato dinanzi al giudice amministrativo con un successivo provvedimento adottato in autotutela, in quanto, in caso contrario, si sarebbe stravolta la posizione di parità delle parti ed il privato sarebbe stato costretto ad impugnare il nuovo provvedimento.

Cons. Stato n. 24/1999

Se l'onere motivazionale richiede l'esistenza di ragioni non arbitrarie ed illogiche che fondino le determinazioni finali, non è necessario che esse corredino l'atto, essendo sufficiente che emergano dalla relazione di accompagnamento del progetto al P.R.G.

Cons. Stato n. 1524/1998

La struttura motivazionale del provvedimento può sostanziarsi anche in una pluralità di motivazioni, purché tra di esse non emergano profili di contraddittorietà.

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Consulenze legali
relative all'articolo 3 Legge sul procedimento amministrativo

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F. D. F. chiede
mercoledì 22/09/2021 - Abruzzo
“Premetto di essere un appartenente alla Polizia di Stato.
Recentemente, in seguito ad una lesione traumatica durante il turno di lavoro, sono stato sottoposto (d'ufficio) a procedura per il riconoscimento della causa di servizio, mediante modello ML/C; il tutto, in ragione delle previsioni ex art. 1880, d.lgs. 66/2010 ("codice dell'ordinamento militare").
Il beneficio, tuttavia, veniva negato senza alcuna espressa motivazione; difatti, come si osserverà dall'allegato referto (cfr. all.1), l'organo monocratico all'uopo designato, si limitava in un giudizio medico legale (di diniego) sol che espresso mediante un onnicompresivo "NO".
Ora, considerando che ai provvedimenti e procedimenti disciplinati dal codice dell'ordinamento militare, dovrebbe applicarsi la legge 241/90 (cfr. art.1, comma 6, d.lgs. 66/2010), in data 08.09.2021 (cfr. all.2) chiedevo formalmente di veder specificate le motivazioni al provvedimento negativo, tenuto conto anche del combinato di cui agli artt.3, legge 241/90 e 1880, comma 5, d.lgs. 66/2010; in altri, termini, se è vero che la "legge recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi" è applicabile ai provvedimenti ex d.lgs. 66/2010, dovrebbe essere altrettanto vero che questi sono assoggettati all'obbligo di motivazione espressa, secondo art.3, legge 241/90.
Ad oggi, purtroppo, detta richiesta di chiarimenti è rimasta prova d'ogni riscontro, ragione per la quale, considerando anche il pregiudizio d'ordine patrimoniale che ne discende (invero, ai sensi dell'art.1881, d.lgs. 66/2010, in caso di riconoscimento della causa di servizio, sarebbero a carico della P.A. le spese di cura) chiederei di avvalorare la fondatezza del passato ragionamento, quindi di confermare vi siano fondate possibilità, a ché, nel corso di un eventuale giudizio, possa essere dichiarata l'illegittimità (per carenza di motivazione e quindi violazione di norme di legge) del provvedimento negativo come sopra descritto.
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 04/10/2021
L’iter amministrativo previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una lesione è finalizzato alla statuizione formale dell’esistenza di un collegamento causale tra un fatto di servizio e la lesione di cui si richiede la dipendenza da causa di servizio secondo i consueti canoni medico-legali.

La modalità ordinaria prevede l’attivazione del procedimento su impulso del dipendente a mezzo di istanza scritta all’ Amministrazione di appartenenza, cui segue procedura istruttoria e trasmissione del fascicolo istruito alla Commissione Medica Ospedaliera interforze (CMO) competente per territorio o alla Commissione Medica di Verifica (C.M.V.) di Napoli o Firenze, per i territori di pertinenza.

Per il giudizio definitivo sul nesso causale, il fascicolo viene successivamente inviato al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell’Economia c Finanze.

Nel caso di lesioni traumatiche occorse in servizio, tuttavia, l’ordinamento (in particolare, l’art. 1880, D. Lgs. 66/2010) prevede tradizionalmente una procedura più rapida e semplificata, che si perfeziona all’interno di un unico documento definito Modello ML/C.

La maggiore celerità di tale procedura rispetto a quella ordinaria è rinvenibile nell’evidenza del fatto di servizio come antecedente causale della lesione traumatica verificatasi ed ha lo scopo di garantire all’interessato l’immediato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Secondo il comma 5 dell’art. 1880 del D. lgs. 66/2010 “Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato”.

Peraltro, il comma 6 prevede che “In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461”.

La normativa in parola non prevede un esplicito obbligo di motivazione. Tuttavia, come correttamente rilevato, l’art. 3 L. 241/90 prevede l’obbligo di motivazione per tutti gli atti amministrativi.

Sulla questione - ma con riferimento alla normativa precedente il D. Lgs. 66/2010-, si rinviene una sentenza del Consiglio di Stato (n. 4368/2012), il quale ha respinto l’appello del Ministero dell’Interno avverso la sentenza n.393 del 2007 del T.A.R. Bolzano che aveva annullato il Modello C impugnato, per carenza di motivazione.

In particolare, con riferimento al modello C, il Consiglio di Stato ha rilevato che “In base all’ordinamento di settore, riguardante il militare appellato, il provvedimento con cui viene riconosciuta una causa di servizio per lesione traumatica è composto di due parti: la prima, compilata dall’ente di appartenenza del militare, comprende una dichiarazione medica di lesione traumatica, redatta dal dirigente del Servizio sanitario di Corpo e una relazione del Comandante del Corpo; la seconda, compilata dall’ente ospedaliero dove il militare infortunato è in cura, comprende il giudizio di dipendenza da causa di servizio e la comunicazione all’interessato delle conclusioni diagnostiche e medico-legali raggiunte.

Osserva il Collegio che dall’esame dell’atto impugnato emerge che nella prima parte di tale documento non sono presenti giudizi o circostanze che possano far pervenire alla conclusione di rigetto dell’istanza contenuta nella seconda parte del provvedimento stesso.

Nella prima parte di detto provvedimento, infatti, dalla relazione del dirigente del Servizio sanitario di Corpo emerge che è verosimile che la lesione patita dall’appellante sia avvenuta nei termini e nei luoghi da quest’ultimo riferiti e dalla relazione del comandante di Corpo che l’episodio è avvenuto “in servizio e per cause di servizio”, mentre nella seconda parte del provvedimento il direttore dell’ente ospedaliero conclude - sulla base delle dichiarazioni contenute nella prima parte del medesimo provvedimento e dai dati clinici rilevati nel luogo di cura – nel senso che, ai sensi della legge 1° marzo 1952, n. 157, la lesione non risulta dipendente da causa di servizio.

Osserva al riguardo il Collegio che dall’esame del provvedimento non emerge il ragionamento che ha indotto l’Amministrazione all’adozione dell’atto impugnato (sulla necessità della ricostruzione dell’iter logico seguito, ex multis, Cons. di Stato, Sez.V, 18 dicembre 2003, n. 834; Sez.V, 25 settembre 2000, n. 5069; V, 4 aprile 2006, n.1750).

Nella specie, l’atto impugnato in primo grado non ha in alcun modo preso in considerazione le univoche risultanze istruttorie, emergenti dalle dichiarazioni dei militari che hanno relazionato sulla vicenda
”.

Pertanto, nel caso di specie, si potrà da un lato avviare la procedura ordinaria per il riconoscimento della causa di servizio, dall’altra si potrebbe tentare l’impugnazione del provvedimento di diniego per carenza di motivazione. in quest'ultimo caso, tuttavia, si deve considerare che la normativa sul modello ML/C prevede la possibilità, in caso di diniego, di avviare la procedura ordinaria. Pertanto, il giudice potrebbe respingere l'impugnazione adducendo appunto questa possibilità. Quindi, si consiglia, in ogni caso, di attivare nei termini la procedura ordinaria anche per scongiurare eventuali provvedimenti di rigetto dell'impugnazione per carenza di motivazione.