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Articolo 6 Legge sui reati tributari

(D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

[Aggiornato al 06/11/2022]

Tentativo

Dispositivo dell'art. 6 Legge sui reati tributari

1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis(1).

1-bis. Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo(2).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.
(2) Comma inserito dall'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, e successivamente modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.

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