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Articolo 52 Legge professionale forense

(L. 31 dicembre 2012, n. 247)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Contenuto della decisione

  • Dispositivo

Dispositivo dell'art. 52 Legge professionale forense

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

  1. a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
  2. b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
  3. c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.