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Articolo 56 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Remissione del debito

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 56 Legge sull'ordinamento penitenziario

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 30 MAGGIO 2002, N. 115

[1. Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento č rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-ter. La relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese.]

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