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Articolo 45 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali

Dispositivo dell'art. 45 Legge sull'ordinamento penitenziario

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.

È utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata(1).

Note

(1) Tale comma è stato inserito dall'art. 11 comma 1 lettera r) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

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