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Articolo 35 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Diritto di reclamo

Dispositivo dell'art. 35 Legge sull'ordinamento penitenziario

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

  1. 1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;
  2. 2) alle autoritą giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
  3. 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;
  4. 4) al presidente della giunta regionale;
  5. 5) al magistrato di sorveglianza;
  6. 6) al Capo dello Stato.

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