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Articolo 21 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Lavoro all'esterno

Dispositivo dell'art. 21 Legge sull'ordinamento penitenziario

1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4 bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza(3).

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari(1).

4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo art. 416 bis del c.p. del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274(2).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 2 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.
(3) È stato ripristinato il testo già in vigore dal 10-11-2018 a seguito della soppressione della lettera b), dell'art. 1, comma 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che disponeva la modifica del comma 4 del presente articolo, ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del D.L. medesimo.

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