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Articolo 24 Legge sulle ONLUS

(D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

[Aggiornato al 05/11/2020]

Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

Dispositivo dell'art. 24 Legge sulle ONLUS

1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),";
  2. b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: "enti morali," è inserita la seguente: "ONLUS,";
  3. c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti morali," è inserita la seguente: "ONLUS,".

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