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Articolo 21 Legge sulle ONLUS

(D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

[Aggiornato al 05/11/2020]

Esenzioni in materia di tributi locali

Dispositivo dell'art. 21 Legge sulle ONLUS

1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

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