Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 228 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Interesse privato del curatore negli atti del fallimento

Dispositivo dell'art. 228 Legge fallimentare

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato (1) in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati (2) è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Note

(1) Ai fini della norma, è rilevante anche un interesse di terzi ("interesse privato" in generale).
(2) Soddisfa la fattispecie astratta qualunque atto compiuto dal curatore che esuli dalle sue finalità in qualità di organo della procedura fallimentare.
Quanto agli atti simulati, può trattarsi indifferentemente di simulazione assoluta o relativa (artt. 1414 ss c.c.).

Ratio Legis

La norma in commento utilizza la stessa espressione che conteneva l'abrogato art. 324 del codice penale ("Interesse privato in atti di ufficio"), ma prevede una pena più severa per il curatore.

Massime relative all'art. 228 Legge fallimentare

Cass. pen. n. 38986/2010

Il reato di interesse privato del curatore negli atti del fallimento concorre con quello di corruzione propria, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra l'art. 228 legge fall. e l'art. 319 c.p..

Cass. pen. n. 46802/2004

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 228 della legge fallimentare, che sanziona la condotta del curatore il quale — avvantaggiando consapevolmente se stesso o un terzo — privilegia interessi privati contrastanti con la finalità della procedura, è sufficiente che si determini tale situazione di conflitto, indipendentemente dal fatto che si verifichino anche effetti in concreto pregiudizievoli per i creditori. (In applicazione del principio la Corte, sulla base dell'accertamento compiuto nella sentenza di merito circa alcuni privilegi concessi dal curatore ad uno dei creditori, ha respinto il ricorso di quest'ultimo fondato sulla circostanza che il Tribunale fallimentare aveva escluso sue particolari responsabilità verso la massa dei creditori).

Cass. pen. n. 19818/2003

La nozione di interesse privato in atti del fallimento, rilevante ai sensi dell'art. 228 l. fall., non comprende solo l'ipotesi della mera coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio ovvero il caso in cui l'interesse privato del curatore non risulti in concreto rivolto a perseguire un beneficio personale o di terzi, contrastante con le finalità della procedura concorsuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la presa di interesse del curatore il quale, acquisita la disponibilità dell'acquirente di un bene fallimentare a corrispondere all'amministratore della società fallita un prezzo notevolmente superiore a quello versato in sede di aggiudicazione, non abbia rappresentato il fatto al giudice delegato chiedendo la sospensione della vendita ed abbia invece consentito la conclusione di tale “affare privato”).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 228 Legge fallimentare

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Luca B. chiede
lunedì 01/02/2021 - Emilia-Romagna
“Buongiorno,

vorrei sapere quali sono gli articoli di legge, sanzioni, condanne o pene , per quanto riguarda il codice civile e/o penale, a cui va incontro un curatore fallimentare nominato dal tribunale in un processo di bancarotta fraudolenta documentale, qualora lo stesso curatore ,nella relazione depositata dopo le indagini e gli interrogatori, si comporti come di seguito:

1-omissione da parte del curatore nel deposito di documenti processuali forniti dall’amministratore , imputato nel processo, che potrebbero scagionarlo definitivamente sia da responsabilità oggettive che soggettive. Nella fattispecie , in merito ai suddetti documenti nella stessa relazione, il curatore ne giustifica la mancata deposizione con la seguente frase: ”poiché l’elenco degli allegati consiste in un plico di fogli corposo” (presentando fra l’altro, sempre nella relazione, allegati di altri atti ben più corposi).

2-mancata contabilizzazione nella procedura fallimentare di somme di tale entità che potrebbero portare ad una “revisione” della sentenza dichiarativa del fallimento della società nonché , il venir meno di detta circostanza, potrebbe mettere a dura prova la sussistenza del reato fallimentare. Di tali somme non se ne trova traccia nella relazione del curatore.

3-indicazione di somme, a favore dalla società, come NON percepite quando invece, da parte dell’amministratore, erano stati esibiti e consegnati allo stesso curatore i documenti che comprovano le suddette somme. Nella fattispecie le copie degli assegni circolari.

4-dichiarare una società “in perdita” , sempre nella relazione, in riferimento ad un preciso anno commerciale quando la stessa , nel medesimo anno, risultava “inattiva” (la qual cosa è scritta a chiare lettere nella documentazione contabile della camera di commercio consegnata alla curatela).

Si chiede inoltre se costituisca una aggravante alla condotta della curatela appena esposta, il fatto che il curatore abbia anche proceduto in una successiva azione di responsabilità contro l’amministratore nonostante la negligenza/dolo dimostrata nel compilare la relazione fallimentare. Nel caso di risposta positiva si chiede quali siano i termini di una eventuale richiesta danni da parte dell’amministratore nei confronti della curatela.

Distinti Saluti

Luca B.”
Consulenza legale i 03/02/2021
Prima di rispondere ai quesiti posti, occorre fare un’ampia premessa.

Nell’ambito delle procedure fallimentari e concorsuali, il curatore fallimentare e il commissario giudiziale nominato dal giudice hanno amplissimi poteri.
Detti poteri sono sostanzialmente connessi al loro ruolo, che dovrebbe essere quello di traghettare la società nella sua fase terminale nel modo più corretto possibile, anche tenendo in considerazione quelle che sono le esigenze dei creditori i quali, in questi casi, rappresentano i primi soggetti lesi (se la società fallisce o fa riferimento ad una procedura concorsuale, è molto dufficile che i predetti creditori vedranno ripagati i propri crediti).
D’altra parte, il curatore/commissario ha anche l’onere, previsto dalla legge, di fornire al giudice una fotografia della società quanto più accurata possibile la quale, oltre a rendere conto dell’attivo e del passivo dell’ente, analizzi anche le condotte poste in essere dall’amministratore al fine di sollecitare le indagini della Procura competente nel caso in cui dovesse notare delle irregolarità gestorie (irregolarità che, sul fronte penale, verranno sanzionate dalle varie tipologie di bancarotta fraudolenta/semplice).
Al fine di eseguire il proprio compito, è data loro la possibilità di interloquire con l’amministratore dell’ente fallendo e/o con chi che sia, richiedere documentazione e via dicendo.

Tutte le attività poste in essere dai soggetti in parola sono, come noto, trasfusi in una relazione che viene trasmessa al giudice e, in caso di riscontrate attività di rilevanza penale, come detto prima, anche alla Procura competente.

Ora, vero è che il curatore e il commissario, nello svolgimento dei loro compiti, sono pubblici ufficiali, ma è anche vero che il prodotto della loro attività (la relazione di cui si è detto) non è un atto pubblico. La stessa, dunque, può essere imprecisa e può presentare errori, senza che tale circostanza debba avere un peso e/o una rilevanza di qualche tipo.

Anzi, esperienza comune è che l’opera dei curatori e dei commissari possa essere, spesso e volentieri, più che imprecisa.

Fermo restando quanto su detto, è agevole rispondere ai quesiti posti.

Dagli stessi, invero, si evince che il curatore fallimentare abbia omesso di considerare una serie di aspetti e documenti che, se correttamente valutati, avrebbero potuto mutare lo scenario fallimentare dell’ente.
Orbene, tali “sviste”, soprattutto nel momento in cui si instaura un rapporto molto conflittuale con il curatore, accadono spessissimo e spetta alla dialettica processuale rilevare gli errori del curatore e sollecitare l’attenzione del giudice in merito.

Ciò, naturalmente, a meno che non si dia prova (ma è molto complesso) che la condotta del curatore fosse, in realtà, mossa da interessi di altro genere tale che il suo operato sia stato inquinato dagli stessi.

In tali casi, sono varie le sanzioni penali in cui si potrebbe incorrere.

Alcuni reati sono espressamente previsti dalla legge fallimentare: si vedano, ad esempio, i reati di cui agli artt. 228, 229, e 230.
Quanto, invece, al codice penale, come espressamente affermato dal richiamato art. 228 l. fall., a seconda dei casi potranno trovare applicazione le ipotesi di corruzione, concussione e abuso d’ufficio previste e punite dagli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 c.p.

Quanto, invece, all’azione di responsabilità esercitata, la stessa è assolutamente legittima nel caso in cui il curatore ritenga che l’amministratore dell’ente fallito abbia commesso degli atti pregiudizievoli per il patrimonio dell’ente e, dunque, per le ragioni dei creditori. In tali casi, l’esercizio della predetta azione si pone quasi come obbligatorio per il curatore il quale, nell’esercizio dei suoi compiti, fa da garante per una migliore risoluzione possibile della vicenda fallimentare.