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Articolo 227 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Reati dell'institore

Dispositivo dell'art. 227 Legge fallimentare

All'institore dell'imprenditore (1), dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 220 (2) si applicano le pene in questi stabilite (3).

Note

(1) Si intende, anche quello non investito dei suoi poteri in base a un atto di nomina formale.
(2) Si tratta di una ipotesi di bancarotta impropria, in quanto rilevano solo le condotte dell'institore che hanno diretta influenza sui beni dell'imprenditore.
(3) In giurisprudenza, vi sono incertezze nell'attribuire all'institore il reato di bancarotta semplice (art. 217 della l. fall.), poiché la norma che lo disciplina fa perlopiù riferimento a condotte e beni che solo il fallito può tenere o gestire (es. l'institore che sostenga esose spese familiari o personali, non può certo dirsi colpevole del dissesto dell'impresa cui è preposto).

Massime relative all'art. 227 Legge fallimentare

Cass. pen. n. 29585/2014

La responsabilità dell'institore per gli atti di bancarotta patrimoniale e documentale posti in essere durante la gestione affidatagli è subordinata alla sola condizione che l'imprenditore da cui egli abbia ricevuto la preposizione sia dichiarato fallito, non essendo invece necessario anche il fallimento personale dello stesso institore, atteso il disposto di cui all'art. 227 legge fall. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pronunciata nei confronti dell'institore nonostante la revoca del fallimento dichiarato a carico di quest'ultimo).

Cass. pen. n. 8705/1992

L'art. 227 legge fallimentare, nel prevedere i reati fallimentari dall'institore, non fa distinzione alcuna tra institore preposto all'esercizio di tutta l'impresa commerciale, di cui al primo comma dell'art. 2203 c.c., e institore la cui preposizione sia limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa, di cui al secondo comma del medesimo articolo. Anche questa più circoscritta preposizione institoria può quindi, per il principio che dove la legge non distingue non può distinguere l'interprete, dar luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 227 legge fallimentare. (Nella specie, relativa a rispetto di ricorso, l'imputato aveva dedotto che l'institore potrebbe rispondere di reati fallimentari solo quando fosse titolare di un potere generale di disposizione e di amministrazione).

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