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Articolo 226 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Denuncia di crediti inesistenti

Dispositivo dell'art. 226 Legge fallimentare

Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

Ratio Legis

La norma rinvia all'art. 220, dove si enucleano tre condotte criminose:
- la denuncia di creditori inesistenti, che non può essere compiuta dai direttori generali privi di poteri di amministrazione;
- l'omessa dichiarazione dell'esistenza di altri beni;
- l'inosservanza degli obblighi imposti dagli articoli 16, n. 3 e 49 (deposito di bilanci e scritture contabili), che similarmente alla prima ipotesi non può essere ravvisata contro i direttori generali.
Nessuna delle tre condotte può essere posta in essere dai sindaci, quindi la norma non ne fa menzione.

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