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Articolo 197 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Provvedimento di liquidazione

Dispositivo dell'art. 197 Legge fallimentare

Il provvedimento [nota ref=18718](1)[/def] che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

Note

(1) E' un atto amministrativo. Esso è revocabile da parte della P.A. che lo ha emesso e può essere impugnato innanzi al T.A.R.

Massime relative all'art. 197 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 1954/1969

La liquidazione coatta amministrativa dell'impresa debitrice, intervenuta nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'accertamento del debito e la condanna al pagamento, rende in ogni caso improcedibile il giudizio stesso, senza necessità che il provvedimento che ordina la liquidazione — legalmente noto attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — venga portato a conoscenza nei modi previsti dall'art. 300 c.p.c.

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