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Articolo 182 sexies Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Riduzione o perdita del capitale della societą in crisi

Dispositivo dell'art. 182 sexies Legge fallimentare

(1) Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

Note

(1) L'articolo in commento è stato introdotto dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.

Ratio Legis

L'introduzione di questa norma consiste in una ulteriore dichiarazione di preferenza del legislatore per le forme di risoluzione preventiva della crisi dell'impresa: si è concesso, infatti, che in costanza dei procedimenti di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione restino sospesi gli obblighi di capitalizzazione della società.

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