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Articolo 162 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Inammissibilità della proposta

Dispositivo dell'art. 162 Legge fallimentare

(1) Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile (2) la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore (3).

Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di concordato.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 169/2007.
(2) Per giungersi ad una dichiarazione di inammissibilità, il tribunale deve avere eseguito un controllo di legittimità sostanziale della domanda, risultato negativo in quanto si sia accertato il difetto di requisiti formali previsti dall'art. 160 o di presupposti sanciti dall'161.
La valutazione di mera convenienza della proposta di concordato spetta ai creditori e non al tribunale.
(3) Si noti che non è più possibile una dichiarazione di fallimento d'ufficio.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

12 L’articolo 12 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo III, Capo I, della legge fallimentare.
Il comma 3 sostituisce l’articolo 162 del r.d.
L’articolo 162 necessitava di una riscrittura al fine di adeguarne il contenuto alle modificazioni che le norme in esso richiamate avevano subito già in occasione dell’intervento operato con la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 16 marzo 2005, n. 35.
La nuova norma disciplina l’ipotesi di inammissibilità della proposta concordataria disponendo che il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti e che se, all’esito del procedimento verifica che non ricorrono le condizioni di cui al primo ed al secondo comma dell’articolo 160, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo, il medesimo tribunale, dichiara inammissibile la proposta di concordato.
La norma dispone altresì che in questa ipotesi il tribunale, su istanza di parte o del pubblico ministero, pervenga alla dichiarazione di fallimento all’esito del medesimo procedimento, purché al debitore sia stata previamente contestata l’insolvenza e, dunque, la possibilità che ne fosse dichiarato il fallimento e, ovviamente, purché venga accertata la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, per la dichiarazione di fallimento.
In tal modo, si rende proponibile avverso la sentenza il reclamo previsto dall’art. 18 anche per far valere motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.

Massime relative all'art. 162 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 13083/2013

L'audizione del debitore, prevista dall'art. 162, secondo comma, della legge fall. - nella formulazione introdotta con il d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169 - non è necessaria quando l'istanza di ammissione al concordato preventivo si inserisca nell'ambito di un procedimento prefallimentare in cui il debitore sia già stato sentito in relazione alla sua proposta con possibilità di svolgere le proprie difese, in quanto il suddetto obbligo è funzionale a consentire al medesimo, in ispecie ove la proposta di concordato costituisca un autonomo procedimento, senza previe pendenze, di illustrarla e di svolgere le proprie difese. Ne consegue che, al fine del rispetto del suddetto obbligo, non è necessaria neppure la preventiva contestazione delle eventuali ragioni di inammissibilità del concordato, restando nella discrezionalità del tribunale indicare le eventuali insufficienze del piano o della documentazione.

Cass. civ. n. 1521/2013

In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro.

Cass. civ. n. 3586/2011

In tema di concordato preventivo, il decreto del tribunale che neghi ingresso alla procedura richiesta dal debitore (per difetto delle condizioni di cui all'art. 160 legge fall.), e la conseguente sentenza dichiarativa di fallimento, devono essere oggetto di impugnazione unitaria, essendo inscindibilmente connessi ai sensi dell'art. 18 legge fall., come statuito dall'art. 162, comma 3, legge fall.; in tal caso, peraltro, è sufficiente che il reclamante formuli le censure anche solo nei confronti del decreto di inammissibilità, poiché gli eventuali vizi di tale provvedimento si traducono automaticamente in vizi della sentenza dichiarativa di fallimento.

Cass. civ. n. 11113/2010

Il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in pendenza della procedura fallimentare a suo carico, non deve essere sentito in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa qualora ne sia stata già disposta l'audizione prima della dichiarazione di fallimento, ed abbia avuto la possibilità di svolgere tutte le difese nel corso della procedura. (Nella specie la Corte ha ritenuto pienamente garantito il diritto di difesa alla società dichiarata fallita che, dopo essere stata convocata e sentita in camera di consiglio in ordine all'istanza di concordato, era stata autorizzata al deposito di memoria difensiva per illustrare le ragioni della validità della sua proposta).

Cass. civ. n. 8186/2010

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto con cui sia stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, nel caso in cui non possa attribuirsi alla pronuncia del giudice fallimentare un contenuto intrinsecamente decisorio, per essere la stessa inscindibilmente connessa ad una successiva e consequenziale pronuncia di fallimento. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha precisato che nella specie, essendo stato dichiarato il fallimento in accoglimento di un'istanza precedentemente proposta dai creditori, non assumeva alcun rilievo il venir meno del nesso di consequenzialità tra le due pronunce, derivante dalle modificazioni introdotte dall'art. 6 del d.l.vo n. 5 del 2006, che, abrogando implicitamente l'art. 162, secondo comma, della legge fall., poi espressamente modificato dal d.l.vo n. 169 del 2007, hanno escluso la possibilità di dichiarare d'ufficio il fallimento).

Cass. civ. n. 2167/2010

La finalità di prevenzione del fallimento, che accomuna l'amministrazione controllata ed il concordato preventivo, pur consentendo di proporre in successione le relative istanze, non ne esclude la disomogeneità, quanto ad obiettivi e funzione, lasciando quindi impregiudicata l'autonomia sostanziale ed il regime formale delle due procedure. Ne consegue che, qualora l'istanza di ammissione al concordato preventivo sia proposta in sede di convocazione del debitore in camera di consiglio a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'amministrazione controllata - e quindi al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 192, ultimo comma, legge fall., in cui le due procedure si innestano nello stesso procedimento, quali distinte fasi del suo svolgimento - il tribunale, in assenza di produzione documentale a corredo della stessa, non è tenuto ad acquisire d'ufficio elementi di convincimento attingendo a quella allegata alla domanda di ammissione all'amministrazione controllata, né, in presenza della mera enunciazione dell'intento di accedere al concordato, è tenuto a concedere un termine per la formalizzazione della relativa proposta.

Cass. civ. n. 12986/2009

In tema di concordato preventivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura avanzata dal debitore può essere inclusa nella sentenza di fallimento, che sia contestualmente emessa in relazione ad apposita istanza già sussistente, in quanto, ai sensi dell'art. 162 legge fall., l'esigenza di due distinti provvedimenti, per la dichiarazione di inammissibilità del concordato e per la dichiarazione di fallimento, ricorre solo per i casi in cui quest'ultimo non possa ancora essere dichiarato, in difetto dell'iniziativa di parte ora divenuta necessaria.

Cass. civ. n. 9743/2008

In tema di concordato preventivo, il decreto del tribunale che neghi ingresso alla procedura richiesta dal debitore è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., essendo non reclamabile ai sensi dell'art. 162 legge fall., tutte le volte in cui la dichiarazione di inammissibilità (come nella specie per difetto di giurisdizione in favore di giudice straniero, al pari dell'inammissibilità per l'esclusione della qualità di imprenditore commerciale o assenza dello stato d'insolvenza) ha intrinseco carattere decisorio, essendo dipesa da ragioni che escludono la consequenziale declaratoria di fallimento; fermo restando l'inammissibilità del suddetto ricorso quando il decreto è inscindibilmente connesso (per difetto delle condizioni di cui all'art. 160 della stessa legge) alla successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento (anche non contestuale), dovendo in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l'impugnazione della sentenza.

Cass. civ. n. 16215/2007

In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, il giudizio concernente la sufficienza del patrimonio offerto dal debitore ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nella misura prevista dalla legge — ai sensi dell'art. 160, secondo comma, n. 2, legge fall. vigente anteriormente al D.L. n. 35 del 2005 — esige un accertamento particolarmente rigoroso, non potendo muovere da mere congetture o da ipotesi arbitrarie e più o meno ottimistiche, ma dovendo poggiare su elementi seri e concreti, cioè capaci di far sorgere la fondata opinione, intesa come quasi certezza, che, in base all'id quod plerumque accidit, la liquidazione dei beni stessi fornirà i mezzi necessari al predetto soddisfacimento.

Cass. civ. n. 14503/2007

L'art. 162 legge fall. stabilisce un rapporto logico-giuridico di consequenzialità necessaria tra il decreto di inammissibilità della domanda di concordato e la dichiarazione di fallimento del debitore; qualora la data di deliberazione e deposito dei due provvedimenti sia la medesima, l'esistenza del rapporto di consequenzialità necessaria voluto dalla legge deve ritenersi soddisfatta e provata quando dai loro contenuti risulti inequivocabilmente che il decreto di inammissibilità è stato deliberato prima della sentenza dichiarativa di fallimento.

Cass. civ. n. 2594/2006

Il tribunale che abbia già sentito il debitore, ai sensi dell'art. 162 legge fall., sulla sua proposta di concordato preventivo non è tenuto a sentirlo nuovamente su un'eventuale proposta modificativa di quella originaria (nei limiti in cui tali modifiche sono ammissibili); né, allorché già penda una procedura di concordato preventivo, è configurabile una ulteriore domanda di concordato con carattere di autonomia rispetto a quella originaria — che dia, cioè, luogo a una nuova e separata procedura, che ricominci dal suo inizio con l'audizione del debitore — perché con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, e dunque unica la relativa procedura ed il suo esito (omologazione o dichiarazione del fallimento, alternativamente).

Cass. civ. n. 4699/1992

L'art. 162 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nell'esigere che il pubblico ministero sia sentito al fine della pronuncia sulla ammissibilità della domanda di concordato preventivo, fissa un principio di obbligatorietà del suo intervento da ritenersi operante anche nelle successive fasi della procedura; ne consegue la nullità della sentenza resa nel medesimo giudizio in grado di appello, se il predetto organo non sia stato chiamato a partecipare in tale fase.

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