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Articolo 149 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Fallimento dei soci

Dispositivo dell'art. 149 Legge fallimentare

Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società [2288, 2293, 2315, 2471, 2533, 2288 c.c.].

Ratio Legis

La norma stabilisce che, mentre il socio può fallire in caso di fallimento della società, il contrario non può avvenire.
Il codice civile prevede, per le diverse fattispecie societarie, quali sono le conseguenze del fallimento del socio (ad esempio, nelle società di persone il socio è escluso di diritto).

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