Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 129 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Giudizio di omologazione

Dispositivo dell'art. 129 Legge fallimentare

(1) Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore (2) presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi (3).

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili (4).

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.

Note

(1) Articolo modificato dal d.lgs. 5/2006 e poi così sostituito con d.lgs. 169/2007.
(2) Al curatore sono stati affidati compiti più rilevanti: egli deve informare il giudice sull'esito della votazione, dando conto delle modalità con cui sono stati informati i creditori e riferendo le proprie osservazioni sulla validità dei voti.
(3) Il comma è stato sostituito ad opera del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.
(4) Il legislatore ha deciso di creare un unico procedimento, superando la distinzione tra omologazione e approvazione. Quando non vi sono opposizioni, il procedimento è semplice, e al suo termine il tribunale emette un decreto non soggetto a gravame; se sono proposte opposizioni, si apre un procedimento contenzioso in camera di consiglio.

Ratio Legis

La ratio dell'omologazione è quella di far accertare ad un soggetto imparziale e terzo che la proposta di concordato sia conforme al modello legale, cioè che siano state rispettate e raggiunte le maggioranze previste.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

9 L’articolo 9 del decreto legislativo reca disposizioni correttive del Titolo II, Capo VIII della legge fallimentare.
Il comma 8 sostituisce l’art. 129 del r.d..
Il comma primo del nuovo art. 129 riproduce il corrispondente comma primo del testo precedente.
Il comma secondo risulta modificato rispetto al testo attuale laddove prevede che la comunicazione al proponente ha la funzione di far chiedere al medesimo l’omologazione del concordato, nonché laddove prevede che la relazione conclusiva è depositata dal comitato dei creditori, anziché dal curatore: la modifica è logica conseguenza della modifica dell’art. 125, terzo comma, nella parte in cui si prevede che spetta al comitato dei creditori, e non più al curatore, dare il "parere favorevole" sulla proposta di concordato. Per l’ipotesi che il comitato non adempia, si prevede che la relazione sia redatta dal curatore, salvo che la proposta sia stata da lui presentata.
I commi terzo e quarto riproducono i corrispondenti commi terzo e quarto del testo attuale.
Il nuovo quinto comma stabilisce che "Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili".

Massime relative all'art. 129 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 3585/2011

In tema di concordato fallimentare, contro il decreto di omologazione che abbia altresì deciso sulle opposizioni proposte ex art. 129, comma 3, legge fall., è ammissibile il reclamo avanti alla corte d'appello ex art. 131 legge fall., mentre lo stesso rimedio è precluso se detto decreto sia pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi dell'art. 129, comma 4, legge fall., potendo, invece, avverso tale provvedimento, essere presentato ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost.; trattasi, infatti, di decreto "non soggetto a gravame" e dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività essendo obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non si sono insinuati al passivo, e non soggetto a gravame. Siffatta interpretazione è imposta da una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 129, comma 4, legge fall., analoga a quella già seguita in tema di decreto di ammissione alla amministrazione controllata, secondo l'abrogato art. 188 legge fall..

Cass. civ. n. 3274/2011

Il procedimento per l'omologazione del concordato fallimentare - come disciplinato dall'art. 129 legge fall., nel testo introdotto dal d.l.vo 9 gennaio, n. 5 - non prevede l'impulso d'ufficio, bensì l'iniziativa di parte, mediante ricorso ex art. 26 legge fall., rispetto alla quale, fissando il giudice delegato il solo termine per la presentazione delle opposizioni, appare ragionevole ritenere - in assenza di previsione più specifica - che il proponente gode non già dello stesso termine particolare e, quindi, derogatorio, assegnato agli interessati all'opposizione, bensì del termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione, previsto dal cit. art.26, in virtù del richiamo complessivo allo speciale giudizio camerale che il riferimento a tale norma comporta.

Cass. civ. n. 3327/2010

In tema di omologazione del concordato fallimentare, secondo la nuova disciplina di cui al d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis", avendo il legislatore demandato al curatore, al comitato dei creditori e a tutti i creditori (in sede di votazione per l'approvazione del concordato) la valutazione della convenienza del concordato, il tribunale ha solo il potere di verificare la regolarità della procedura e l'esito della votazione, provvedendo, in caso di esito positivo, ad omologare il concordato. Invece, in presenza di opposizioni all'omologazione il tribunale è tenuto ad effettuare un controllo di legalità più incisivo, dovendo esaminare e valutare i fatti costitutivi dedotti a sostegno della opposizione proposta.

In tema di omologazione del concordato fallimentare, secondo la nuova disciplina di cui al d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis", qualora siano state presentate più proposte di concordato, da parte del fallito e di uno o più creditori o di un terzo, che prevedano tutte la medesima percentuale di soddisfazione dei crediti (nella specie il pagamento integrale di tutti i creditori), ma solo una di esse sia stata approvata dall'assemblea dei creditori, in presenza di opposizioni all'omologazione della stessa, il tribunale - che in tal caso non può limitarsi alla mera verifica della regolarità formale della procedura, ma deve valutare i fatti costitutivi dedotti a sostegno delle opposizioni - può omologarla solo se accerta la sussistenza di un motivo legittimo al rifiuto, da parte dell'assemblea suddetta, della proposta presentata dal fallito, restando altrimenti priva di causa giuridica l'attribuzione dei beni al terzo (o al creditore) e ingiustificato lo spostamento di ricchezza, con conseguente illegittimo impedimento al fallito, una volta tornato "in bonis", di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali.

Cass. civ. n. 10634/2007

L'interpretazione dei patti del concordato fallimentare e della sentenza di omologazione importa una quaestio voluntatis la cui risoluzione spetta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se correttamente e adeguatamente motivata.

Cass. civ. n. 9405/2002

I creditori non ammessi al passivo, anche se hanno proposto opposizione contro tale esclusione, non possono opporsi all'omologazione del concordato fallimentare, atteso che legittimati a quest'ultima opposizione, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, legge fall., sono solo i creditori dissenzienti aventi diritto al voto nel concordato, e quindi, ex art. 127 della legge stessa, i soli creditori ammessi al passivo (anche se con riserva o in via provvisoria). Né la legittimazione dei creditori, non ammessi al passivo, ad opporsi all'omologazione può fondarsi sul disposto dell'art. 136, secondo comma, legge fall., poiché, anche ad ammettere che tra i “creditori contestati” siano da comprendere anche quelli non ammessi al passivo, ma tuttora opponenti, a tale categoria di creditori la legge attribuisce, nella sola fase di esecuzione del concordato, il solo diritto all'accantonamento delle somme, se dovute e nella misura accertata in conseguenza del passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Cass. civ. n. 1631/1995

In tema di concordato fallimentare, il decreto, con il quale il tribunale, su reclamo proposto ai sensi dell'art. 26 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, confermi o meno il provvedimento del giudice delegato di reiezione della proposta del concordato stesso, per il mancato perfezionarsi dell'adesione dei creditori con le prescritte maggioranze, integra decisione giurisdizionale sulla legittimità di detto esecutivo, e, pertanto, non essendo impugnabile con altri mezzi (né, in particolare, con ulteriore reclamo ex art. 739 c.p.c.), è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

Nella controversia promossa dal fallito, al fine di contestare il provvedimento del giudice delegato di reiezione della proposta di concordato per mancato raggiungimento della prevista maggioranza, la qualità di contraddittore necessario, in rappresentanza di tutti i creditori ed a tutela dei loro interessi, spetta al curatore, in applicazione analogica dell'art. 129 secondo comma della legge fallimentare, e non anche, pertanto, al singolo creditore (pure quando si controverta sulla computabilità del suo voto).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!