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Articolo 113 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Ripartizioni parziali

Dispositivo dell'art. 113 Legge fallimentare

(1) Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire (2), devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

  1. 1) ai creditori ammessi con riserva [96];
  2. 2) ai creditori opponenti [98] a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
  3. 3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
  4. 4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione [98].

Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 5/2006.
(2) In precedenza, la quota di accantonamento minima era pari al 10%, anziché al 20% (naturalmente il giudice può stabilire un accantonamento maggiore, se lo ritiene opportuno o necessario). Si tratta di un fondo riservato, privo di destinazione specifica.

Massime relative all'art. 113 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 9901/2004

In tema di fallimento, il creditore non ammesso al passivo, pur potendo, come ogni altro interessato, presentare osservazioni al piano di riparto e potendo giovarsi dell'accantonamento generico e di quegli altri che il giudice delegato può disporre prudenzialmente proprio, ed anche, in relazione all'esito favorevole del giudizio di opposizione allo stato passivo che egli valuti in tal senso sulla base di elementi di probabilità, non ha tuttavia diritto ad un accantonamento specifico, né è consentita, per il carattere tassativo delle sue previsioni, un'applicazione dell'art. 113 legge fallimentare che, in analogia, estenda la previsione di accantonamento ai crediti non ammessi. Tale risultato interpretativo non contrasta con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, stante la sostanziale diversità di situazione giuridica in cui vengono a trovarsi, nel procedimento fallimentare, i creditori non ammessi rispetto a quegli altri creditori considerati dalle specifiche previsioni dell'art. 113 legge fallimentare.

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