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Articolo 104 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito

Dispositivo dell'art. 104 Legge fallimentare

(1)Con la sentenza dichiarativa del fallimento(2), il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori(3).

Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa(4), anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio(5).

Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.

Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50(6).

I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione(7) ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II [72-83 bis].

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) In precedenza, non era consentito prevedere l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa già nella sentenza dichiarativa di fallimento.
(3) I presupposti del pericolo di danno grave e dell'assenza di pregiudizio per i creditori devono esistere contemporaneamente.
(4) Il secondo comma contempla il caso in cui l'esercizio provvisorio non è stato autorizzato con la sentenza dichiarativa del fallimento. In tal caso, esso può essere disposto dal g.d., anche allo scopo pubblicistico di conservare utilmente l'impresa.
Devono comunque sussistere i due presupposti previsti dal primo comma dell'articolo in commento.
(5) La norma risulta opportuna in ragione della necessità di monitorare l'attività imprenditoriale, soggetta a continui cambiamenti anche a causa della situazione economica nazionale e globale.
(6) Anche durante l'esercizio provvisorio, il curatore ha il potere di sciogliere i contratti che a suo giudizio non sono strumentali alla vita dell'azienda e che avrebbero solo l'effetto di aumentare i crediti prededucibili.
Tale comma 7 è stato modificato dall'art. 2 comma 4 lett. a) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32.
(7) La ratio della disposizione è quella di agevolare i creditori dell'impresa provvisoriamente esercitata (ma non quelli successivi all'esercizio provvisorio), per indurli a continuare a collaborare con l'azienda fallita.

Ratio Legis

La norma muta l'istituto dell'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito, consentendolo in modo più ampio per garantire la conservazione del valore aziendale dell'impresa.

Massime relative all'art. 104 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 1925/1989

La vendita di cose, che il giudice delegato, con valutazione che non è sindacabile in sede di legittimità, ritiene deteriorabili o deprezzabili, ha una funzione meramente conservativa del valore del bene e quindi un carattere di urgenza che la sottrae al regime processuale dell'art. 104 legge fall., secondo cui si procede alla vendita solo dopo la pronuncia del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo; né alla vendita è di ostacolo l'eventuale pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, giacché questo non reagisce sul corso della procedura fallimentare fino alla pronuncia, passata in giudicato, in merito all'istanza di revoca.

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