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Articolo 86 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

Dispositivo dell'art. 86 Legge fallimentare

(1) Devono essere consegnate al curatore:

  1. a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34;
  2. b) le cambiali e gli altri titoli (2) compresi quelli scaduti;
  3. c) le scritture contabili [2214 c.c.] e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.

Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Pagherò cambiari, assegni circolari, cambiali tratte e assegni bancari all'ordine del fallito o a lui girati, cambiali tratte dal fallito all'ordine suo.

Ratio Legis

L'articolo in commento prevede per alcuni beni (come denaro, titoli di credito) l'immediata presa in consegna da parte del curatore, risultando così superflua rispetto ad essi l'apposizione dei sigilli.

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