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Articolo 76 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Contratto di borsa a termine

Dispositivo dell'art. 76 Legge fallimentare

Il contratto di borsa a termine (1), se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento (2). La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

Note

(1) Si vedano gli artt. 62 e 203 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
(2) La prima parte dell'articolo è stata così modificata dal d.lgs. 5/2006.

Ratio Legis

La ratio dello scioglimento immediato dei contratti di borsa risiede nella pericolosità delle oscillazioni del mercato finanziario, che potrebbero portare pregiudizio alla massa dei creditori: viene, quindi, prevista una liquidazione anticipata.

Massime relative all'art. 76 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 2127/1975

Data la natura del contratto di riporto quale negozio giuridico complesso, comprendente una vendita a pronti di titoli di credito dal riportato al riportatore ed una retrovendita a termine di altrettanti titoli della stessa specie, l'art. 76 della legge fallimentare, che disciplina gli effetti della dichiarazione di fallimento sui contratti di borsa a termine, si applica anche al contratto di riporto, e, più analiticamente, alla vendita a termine che di esso fa parte, con la conseguenza che l'eventuale eccedenza del valore dei titoli, nel momento della dichiarazione di fallimento del riportato, rispetto al prezzo contrattuale, dev'essere versata dal riportatore al fallimento. L'art. 76 della legge fallimentare, disponendo la risoluzione (rectius: liquidazione anticipata degli effetti), al momento della dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, dei contratti di borsa a termine scadenti dopo la dichiarazione stessa, ed il conseguente versamento nel fallimento della eventuale eccedenza del valore delle cose e dei titoli, sempre al momento di detta dichiarazione, rispetto al prezzo contrattuale, non dispone il sorgere di un credito del fallimento, in novazione del precedente credito del fallito, ma solo l'immediata liquidazione di quest'ultimo, ed il debitore può compensare con tale credito eventuali suoi crediti verso il fallito, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare.

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