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Articolo 75 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Restituzione di cose non pagate

Dispositivo dell'art. 75 Legge fallimentare

Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Ratio Legis

La norma consente al venditore, qualora non sia ancora stata perfezionata la consegna della cosa mobile, di riprendere possesso del bene: sempre, però, che il curatore non abbia deciso di pagare il prezzo pattuito dal compratore fallito.

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