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Articolo 49 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Obblighi del fallito

Dispositivo dell'art. 49 Legge fallimentare

(1) L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio (2).

Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo (3), il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) La disposizione in commento mira a consentire agli organi della procedura di poter sempre consultare rapidamente i soggetti che possono dare notizie utili. La riforma del 2006 ha attenuato i doveri del fallito, che in precedenza doveva essere autorizzato ad allontanarsi dalla propria residenza.
(3) Si ha legittimo impedimento, ad esempio, qualora l'imprenditore fallito nel giorno fissato per il colloquio con un organo della procedura debba testimoniare in tribunale; si ha un giustificato motivo, se il fallito possa esibire un certificato medico.

Ratio Legis

Il fallito ha l'obbligo di essere sempre reperibile e di dover comparire personalmente quando richiesto dal g.d., dal curatore o dal comitato dei creditori.

Massime relative all'art. 49 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 7564/1996

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., nei confronti del decreto con il quale il tribunale respinge la richiesta del fallito di recarsi all'estero per motivi di lavoro (art. 49 legge fall.) e, in subordine, di ottenere un sussidio (art. 47 legge fall.), trattandosi di provvedimento inidoneo a pregiudicare definitivamente ed irreversibilmente la posizione del ricorrente e soggetto al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale non è chiamato a risolvere una controversia su diritti soggettivi, cui sia ricollegabile un effetto di diritto sostanziale insuscettibile di riesame.

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