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Articolo 24 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Competenza del tribunale fallimentare

Dispositivo dell'art. 24 Legge fallimentare

(1) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano (2), qualunque ne sia il valore.

[Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme prevista dagli articoli da 737 a 742 del c.p.c. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del c.p.c.] (3)

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Si tratta sicuramente delle azioni che hanno origine dal fallimento o che da questo subiscono una modifica (es. revocatoria fallimentare); non vi è unanimità di opinioni, invece, in relazione alle azioni che esistevano già nel patrimonio del fallito e che quindi sono connesse solo occasionalmente con il fallimento (es. azione di nullità di un contratto instaurata prima del fallimento e proseguita dal curatore), da alcuni comprese e da altri escluse dal novero delle azioni di competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento.
(3) Comma abrogato dal d.lgs. 169/2007.
L'imposizione del rito camerale per tutti i procedimenti derivati dal fallimento comprimeva i diritti di difesa ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

3 L’articolo 3 del presente decreto legislativo, reca disposizioni correttive Titolo II, Capo II, della legge fallimentare.
Il comma 1 sopprime il secondo comma dell’articolo 24 della legge fallimentare, il quale prevede che alle controversie di competenza del tribunale fallimentare si applicano gli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile, ossia le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio. La modifica viene a correggere una grave disarmonia, non giustificabile con particolari esigenze della procedura. Le predette controversie, infatti, sono cause aventi ad oggetto diritti soggettivi, che si svolgono al di fuori della procedura, nei confronti di terzi estranei al fallimento, i quali verrebbero privati delle garanzie dei due gradi di cognizione piena, di cui possono di regola usufruire tutti i soggetti dell’ordinamento. La soppressione è imposta, dunque, dal rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost., al fine di garantire la parità di trattamento ed il diritto di difesa.

Massime relative all'art. 24 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 14844/2015

Sono devolute alla competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., le controversie che traggano origine o fondamento nel fallimento, rientrando tra queste anche le azioni del curatore volte a far dichiarare l'inopponibilità alla massa del contratto di locazione immobiliare stipulato dal fallito a norma dell'art. 2923 c.c. ovvero la risoluzione del medesimo contratto ai sensi dell'art. 80 legge fall., in deroga alla previsione di cui agli artt. 21 e 447 bis c.p.c..

Cass. civ. n. 21196/2011

La domanda revocatoria di un contratto agrario, ai sensi dell'art. 67, legge fall., nella quale il curatore agisce contro il preteso affittuario non già in luogo dell'originario concedente fallito, ossia quale parte subentrata al fallito, per far accertare obblighi o diritti nascenti dal contratto o per ottenere altre pronunce da valere tra le sole parti contraenti, ma quale terzo, portatore degli interessi del ceto creditorio, con finalità tipicamente recuperatorie del bene al patrimonio del fallito, così come la domanda di simulazione dello stesso contratto agrario - nella specie proposta in via principale dal curatore - in quanto anch'essa rientrante nel novero delle azioni tendenti alla ricostruzione del patrimonio del fallito, non configurano una "controversia agraria", tale da attrarre la causa nella competenza del giudice specializzato, sicché resta ferma, sebbene ne sia oggetto un contratto di affitto agrario stipulato dal fallito, la competenza del tribunale fallimentare.

Cass. civ. n. 16867/2011

Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso fallimentare, il giudice erroneamente adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, ma l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressus impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza, che deve essere esaminata e rilevata dal giudice di merito prima ed indipendentemente dall'esame della questione di competenza che, eventualmente, concorra con essa. (Fattispecie relativa a domanda di condanna al pagamento di crediti pecuniari derivante dal rapporto di lavoro nei confronti di un imprenditore fallito).

Cass. civ. n. 7129/2011

Ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio creditorum".

Cass. civ. n. 4464/2011

Il fallimento del debitore principale non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del fideiussore del fallito, stante il carattere solidale della responsabilità di quest'ultimo e l'autonomia dell'azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile nei confronti del predetto debitore.

Cass. civ. n. 3918/2011

In sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta ad amministrazione straordinaria, giacché l'effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è in ogni caso (si tratti, cioè, di arbitrato rituale o di arbitrato irrituale) paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dalla apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell'avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l'accertamento di un credito verso l'impresa sottoposta alla procedura concorsuale, allo speciale, ed inderogabile, procedimento di verificazione dello stato passivo.

Cass. civ. n. 17279/2010

Sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fall., quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna; ne consegue che non rientra invece nella competenza funzionale del foro fallimentare, prevista dalla predetta norma, la domanda del terzo che, volta alla declaratoria di nullità di un contratto (nella specie, di edizione) stipulato dalla società fallita, abbia come scopo solo tale accertamento, sia pur ai fini di ottenere - mediante l'inibizione ad effettuare lo sfruttamento delle opere - la libera disponibilità dei relativi diritti, non assumendo, al riguardo, alcun rilievo che essi siano stati nel frattempo inventariati nell'attivo del fallimento, sia perchè, comunque, in caso di nullità del contratto la società fallita non aveva acquisito alcun diritto, sia perchè l'art. 103 legge fall. prevede l'obbligo di insinuare al passivo la domanda di rivendica dei beni in possesso del fallimento, ma non che tale forma sia da utilizzarsi per le domande di inibitoria che non comportino anche una riconsegna dei beni.

Cass. civ. n. 2411/2010

L'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, determinata dal fallimento del secondo, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri condebitori "in bonis" nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla "vis attractiva" del tribunale fallimentare, ferma la permanenza della giurisdizione del lavoro anche rispetto al fallito, ove nei suoi confronti sia proposta domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento. (Nella specie una domanda di condanna al pagamento di spettanze retributive era stata proposta in via solidale contro due società, deducendosi che era intervenuto tra di esse un trasferimento d'azienda, e nel corso del giudizio la supposta cedente era stata dichiarata fallita).

Cass. civ. n. 25403/2009

In tema di obbligazioni solidali, la regola dell'improcedibilità nella sede ordinaria della domanda di adempimento e della conseguente attrazione a quella fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., non trova applicazione in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei condebitori, allorché contro tale soggetto non sia svolta alcuna domanda volta ad ottenere un titolo per partecipare al concorso e, dunque, il creditore possa proseguire il giudizio verso il condebitore "in bonis". (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla responsabilità in capo al cessionario, ex art. 2560 c.c., per i debiti dell'azienda cedutagli dal cedente poi fallito, situazione peraltro qualificabile come fonte di solidarietà impropria, cioè relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a fonti diverse).

Cass. civ. n. 28867/2008

In tema di fallimento, il disposto dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1992 n. 125, istitutiva del Tribunale di Nola, secondo cui tutti gli affari civili pendenti davanti al Tribunale di Napoli al momento dell'inizio del funzionamento del nuovo ufficio giudiziario, ad eccezione delle cause già passate in decisione, sono devoluti alla cognizione del nuovo Tribunale se appartenenti alla sua competenza per territorio, trova applicazione anche per le azioni promosse dal curatore in epoca successiva alla trasmissione degli atti al Tribunale di Nola ed appartenenti alla competenza inderogabile ex art. 24 legge fall. del tribunale fallimentare, sostituitosi "ex lege" a quello che originariamente aprì il fallimento, operando per esse la "vis attractiva", in quanto incidenti sulla procedura, cioè volte a realizzare l'esecuzione nel rispetto della concorsualità e a tutelare la "par condicio creditorum".

Cass. civ. n. 19248/2007

Le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro, ma dinanzi al Tribunale fallimentare il cui accertamento è l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi dell'impugnativa del licenziamento (principio affermato in controversia in cui il lavoratore aveva proposto domanda incentrata sull'obbligo di ripristino delle mansioni precedenti in funzione del risarcimento del danno da dequalificazione, con condanna della controparte alle differenze relative e al risarcimento del danno alla salute).

Cass. civ. n. 24686/2006

Rientrano nella competenza del tribunale fallimentare — normalmente incompetente in ordine ai procedimenti in atto al momento della dichiarazione di fallimento — le azioni nelle quali si riscontra la necessità di seguire il rito speciale. Pertanto, sussiste la competenza del tribunale fallimentare, in quanto soggetta al rito speciale, in ordine alla controversia sull'ammissione al passivo, e la relativa graduazione, del credito concernente la restituzione del prezzo pagato in esecuzione di un contratto preliminare, risolto dal curatore ai sensi dell'art. 72 comma terzo della legge fallimentare.

Cass. civ. n. 9170/2005

La competenza del foro fallimentare e l'applicazione del procedimento per la verificazione del passivo devono escludersi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 legge fall. in tema di azioni reali, quando l'attore agisce al fine di ottenere l'accertamento di un'ipoteca, la cui esistenza sia oggetto di contestazione, e devono invece affermarsi quando l'attore agisce per far dichiarare che il proprio credito è dotato di una peculiare qualità giuridica, e cioè del diritto accessorio di soddisfarsi con prelazione sugli altri creditori concorrenti. Ne consegue che la domanda di accertamento, nei confronti di un fallimento, della valida costituzione di un'ipoteca su un diritto reale limitato (nella specie, diritto di superficie) spettante al fallito, ma la cui esistenza sia contestata, può essere introdotta tanto nelle forme ordinarie (ove si discuta soltanto del diritto all'ipoteca e non si faccia valere, nel concorso, la prelazione che essa assicura al creditore), tanto, alternativamente, con la richiesta di un accertamento incidentale, anche nei confronti del terzo proprietario, nell'eventuale giudizio di opposizione allo stato passivo. Ove pendano entrambi i giudizi, il primo dei quali è pregiudiziale al secondo, il risultato di un simultaneus processus può essere raggiunto su eccezione di parte o rilievo di ufficio, proposti nei termini previsti dall'art. 40, secondo comma, c.p.c.; in difetto delle condizioni per un simultaneus processus, il contrasto di giudicati può essere evitato con la sospensione del giudizio pregiudicato.

Cass. civ. n. 23077/2004

Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto — ovvero quando, in un processo promosso da soggetto in bonis per ottenere il pagamento di un proprio credito, il convenuto si costituisca e proponga domanda riconvenzionale per il pagamento di un credito nascente dal medesimo rapporto contrattuale e, a seguito di suo fallimento, il curatore si costituisca per coltivare la riconvenzionale stessa —, la suddetta domanda del creditore in bonis per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della legge fallimentare, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Se dopo l'esaurimento della fase sommaria della verifica, sia proposto dal creditore giudizio di opposizione allo stato passivo o per dichiarazione tardiva di credito ed anche la causa promossa dal curatore penda davanti allo stesso ufficio giudiziario, è possibile una trattazione unitaria delle due cause nel quadro dell'art. 274 c.p.c., ove ne ricorrano gli estremi; possibilità che sussiste anche quando le due cause siano pendenti davanti ad uffici giudiziari diversi, potendo trovare applicazione i criteri generali in tema di connessione se non si siano verificate preclusioni e sempre che il giudice davanti al quale il curatore ha proposto la sua domanda non sia investito della competenza per ragioni di competenza inderogabile, dovendo la translatio comunque aver luogo nella sede fallimentare. Qualora non si possa giungere a questo risultato, va verificata la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 295 c.p.c., fermo restando che la sospensione deve riguardare la causa promossa in sede ordinaria.

Cass. civ. n. 17891/2004

Quando nel corso di un giudizio arbitrale una delle parti costituite venga dichiarata fallita prima della deliberazione e della sottoscrizione del lodo e il curatore faccia valere con l'impugnazione del dictum arbitrale tale circostanza, chiedendo l'improcedibilità del giudizio, il giudice di merito deve dichiarare tale improcedibilità per la vis attractiva della legge fall. che determina la improcedibilità delle pretese fatte valere nei procedimenti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento.

Cass. civ. n. 13875/2004

In tema di competenza in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti di un soggetto poi dichiarato fallito, ove l'attore, a tutela della propria situazione soggettiva, faccia valere in giudizio l'esistenza di una obbligazione solidale per l'adempimento di una medesima prestazione (sì da poter richiedere l'adempimento per l'intero a ciascuno degli obbligati solidali), ed uno dei condebitori venga dichiarato fallito, l'esistenza di un unico interesse, cui non può che corrispondere un unico diritto, rende operativa la vis attractiva ex art. 24 legge fall., con conseguente spostamento della competenza presso il tribunale fallimentare anche della controversia relativa al rapporto corrente tra il creditore ed il condebitore non fallito, diversamente da quanto accade in presenza delle obbligazioni solidali di garanzia.

Cass. civ. n. 12972/2004

Il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario allorché il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare del credito; ne consegue che, ove il cedente sia dichiarato fallito e la curatela contesti l'opponibilità al fallimento della intervenuta cessione o, in subordine, deduca la revocabilità della stessa, la controversia de qua rientra nella vis attractiva del tribunale fallimentare, funzionalmente competente ai sensi dell'art. 24 legge fallimentare.

Cass. civ. n. 11647/2004

La disposizione dell'art. 24 della legge fallimentare (in forza della quale il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore, eccezion fatta per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le ordinarie norme di competenza) si applica a prescindere dalla circostanza che i rapporti oggetto della competenza funzionale del tribunale stesso (nella specie, diritti di credito) siano preesistenti o successivi alla dichiarazione di fallimento.

Cass. civ. n. 11439/2004

Esula dalla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed è, invece, devoluta alla cognizione del giudice del lavoro, la controversia instaurata dal lavoratore che, senza avanzare pretese creditorie, chieda solo l'accertamento del proprio rapporto di lavoro, non risolto dal fallimento, alle dipendenze della società dichiarata fallita, dovendo, per contro, essere fatta valere in sede fallimentare una siffatta domanda, quando essa costituisca solo la premessa per ottenere, nello stesso giudizio, vantaggi patrimoniali di natura retributiva o risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale fallimentare).

Cass. civ. n. 6917/2004

Una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, sulla domanda proposta dall'agente nei confronti della impresa di assicurazioni sottoposta alla procedura per la condanna al pagamento di somme relative al rapporto di agenzia, il giudice del lavoro è temporaneamente carente di giurisdizione, spettando al commissario liquidatore di provvedere, in via amministrativa, all'accertamento dei crediti vantati verso la società in liquidazione coatta amministrativa. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva esaminato un'eccezione riconvenzionale proposta dall'agente, non avendo formato oggetto di motivo di gravame la sentenza di primo grado per la parte in cui, pur essendo la domanda nei confronti della società temporaneamente improcedibile, aveva deciso anche in ordine al credito vantato dall'agente nei confronti della società stessa, già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa).

Cass. civ. n. 6475/2003

Nel caso in cui, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento per il recupero di un credito del fallito, il convenuto, invocando opposte ragioni di credito, proponga domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere una pronuncia di accertamento di una pretesa obbligatoria da far valere nel concorso collettivo, la seconda pretesa non è, inscindibilmente con la prima, devoluta alla cognizione di un unico giudice (art. 36 c.p.c.) sia pure identificabile nel Tribunale fallimentare, atteso che le pretese creditorie nei confronti del debitore assoggettato al fallimento non possono farsi valere nelle forme di un giudizio ordinario, ossia al di fuori del procedimento della verificazione dei crediti in sede fallimentare e dell'osservanza del principio di concorsualità (il quale consente l'impugnativa del credito ammesso ai sensi dell'art. 100 L. fall.), quand'anche proposte attraverso un'azione riconvenzionale. Ne consegue che il giudice adito deve dichiarare tale domanda inammissibile o improponibile, senza poter emanare una decisione di merito.

Cass. civ. n. 4210/2003

La vis actractiva prevista dall'art. 24 della legge fall. quale causa efficiente della devoluzione alla competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento di tutte le azioni che conseguenzialmente ne derivino incontra un limite insuperabile in relazione a quelle, già presenti, in nuce, nel patrimonio del fallito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, quali, (come nella specie) l'azione rivolta a conseguire il riscatto anticipato (ai sensi dell'art. 1925 c.c.) di una polizza assicurativa alla stregua dei criteri fissati nella medesima, stipulata, prima del fallimento, dall'imprenditore individuale, con una società di assicurazione, potendo le controversie relative a preesistenti rapporti ritenersi rientrare nella competenza funzionale del tribunale fallimentare solo nel caso in cui esse vengano a subire una deviazione dal proprio schema legale tipico, per effetto della disciplina del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti.

Cass. civ. n. 3129/2003

Nel caso in cui il lavoratore abbia agito in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento e l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, il sopravvenuto fallimento del datore di lavoro non fa venir meno la competenza del giudice del lavoro in ordine a dette domande ed il loro accoglimento non è precluso dalla eventuale ammissione del lavoratore allo stato passivo del fallimento per il credito per il trattamento di fine rapporto, sia in quanto tra dette domande e la domanda di ammissione al passivo sussiste una diversità di causa petendi e di petitum, sia in quanto quest'ultima non implica rinunzia all'impugnazione del licenziamento, il quale, sino a quando non sia stato annullato, ovvero dichiarato nullo o inefficace, estingue il rapporto, facendo sorgere il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto.

Cass. civ. n. 582/2003

L'esercizio, da parte del curatore fallimentare, della facoltà, conferitagli dall'art. 72 legge fall., di sciogliersi dal contratto preliminare di cui sia parte il fallito, ha natura di eccezione in senso proprio nel giudizio di esecuzione in forma specifica del contratto stesso promosso, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dalla controparte, ed è idonea a sottrarre il rapporto oggetto della controversia al suo schema legale tipico; sicché essa, trovando la sua genesi nel fallimento, riconduce l'azione, nel cui ambito è espressa, nel novero di quelle attribuite alla cognizione inderogabile del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge cit. (Nella fattispecie la S.C. ha però escluso che la controversia fosse attratta nella competenza del foro fallimentare, riguardando non una domanda di esecuzione del contratto preliminare, bensì un'azione reale immobiliare — di accertamento della proprietà in base a contratto prospettato dall'attore come contratto definitivo di compravendita — sottratta, come tale, alla vis actractiva per espressa previsione dello stesso art. 24 cit.).

Cass. civ. n. 148/2003

Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento e per la quale non si ponga l'esigenza di derogare, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alle ordinarie regole sulla competenza (perché la domanda riconvenzionale rientri, già in base alle regole ordinarie, nella competenza territoriale del tribunale adito dal curatore con la domanda principale), la trattazione unitaria delle due cause non è imposta dall'art. 36 cit.; ne consegue che l'improponibilità — nel giudizio introdotto dal curatore davanti al giudice competente secondo le regole ordinarie — della riconvenzionale soggetta al rito speciale dell'accertamento del passivo fallimentare comporta, ancorché le due cause traggano fondamento dal medesimo titolo contrattuale, la separazione delle cause stesse, restando quella principale incardinata dinanzi al giudice per essa competente, ritualmente adito dal curatore, atteso che l'esigenza del simultaneus processus né può derogare al rito speciale fallimentare, né può (al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 36 cit.) sottrarre la domanda principale al giudice che per essa sia naturalmente competente, per devolverla, con travisamento della struttura logica del sistema concorsuale, al giudice fallimentare, e deve rimediarsi con l'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c. all'esigenza del simultaneus processus posta dall'identità del titolo.

Cass. civ. n. 12541/2002

In tema di responsabilità processuale aggravata (art. 96 c.p.c.) fatta valere con riferimento ad una procedura fallimentare, la regola del simultaneus processus dinanzi al medesimo giudice deve necessariamente applicarsi anche all'ipotesi in cui il fallito eserciti (come nella specie) un'azione risarcitoria nei confronti del curatore, del quale egli deduca una responsabilità per aver prospettato al tribunale circostanze non veritiere (nella specie, l'esistenza di una società di fatto, così provocandone la dichiarazione di fallimento), atteso che anche in tal caso l'azione risarcitoria postula che l'affermata inesistenza delle predette circostanze (nella specie, l'inesistenza della società di fatto) debba farsi valere contestualmente all'atto di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento al fine di ottenerne la revoca (a prescindere dalla circostanza che l'eventuale responsabilità del curatore sia, come nella specie, più correttamente riconducibile alla violazione del principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 che non alla norma ex art. 96 c.p.c.), risultando legittima la proposizione dell'azione ex art. 96 citato in un autonomo giudizio nella sola ipotesi (non ricorrente, all'evidenza, nella specie) che il simultaneus processus sia precluso da ragioni attinenti alla struttura stessa del processo e non dipendenti dall'inerzia della parte.

Cass. civ. n. 11637/2002

La domanda diretta a far valere la simulazione assoluta di un contratto di affitto agrario (o, in subordine la simulazione relativa del canone di affitto, o, in ulteriore subordine, la domanda di revoca del contratto medesimo ex art. 67 legge fall.) proposta dal curatore del fallimento del concedente appartiene alla competenza funzionale del tribunale fallimentare e non a quella della sezione specializzata agraria, non avendo, quale suo oggetto, una controversia agraria tale da attrarre la causa nella competenza (altrettanto funzionale) della detta sezione specializzata.

Cass. civ. n. 7510/2002

Per “azioni derivanti dal fallimento”, ai sensi dell'art. 24 legge fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni intese a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da domande di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione (la S.C. ha così dichiarato la competenza del foro fallimentare nell'ipotesi nella quale una società aveva chiesto la condanna di altra società fallita al pagamento dell'importo maturato per lavori eseguiti in subappalto ed, inoltre, aveva proposto, anche nei confronti della fallita, oltre che dei cessionari, richiesta di dichiarazione di inesistenza, invalidità e simulazione sia dei crediti della fallita nei suoi confronti, sia delle loro cessioni, nonché azione revocatoria, anche in via surrogatoria della curatela rimasta inerte, delle cessioni e dei pagamenti da sé effettuati).

Cass. civ. n. 2487/2001

La competenza a conoscere della opposizione alla esecuzione forzata promossa dall'imprenditore in bonis che in corso di giudizio sia stato ammesso alla procedura dell'amministrazione straordinaria non spetta funzionalmente al Tribunale che abbia dichiarato lo stato di insolvenza, posto che non ricorre l'applicabilità né dell'art. 51 della legge fallimentare, né dell'art. 24 della stessa legge, trattandosi di una azione preesistente alla dichiarazione di insolvenza e sulla cui prosecuzione non influiscono le regole della concorsualità.

Cass. civ. n. 2216/2000

Il Tribunale il quale rigetti, ai sensi dell'art. 22 della legge fallimentare, un'istanza di fallimento, è competente (ed è perciò tenuto) a provvedere in ordine alla richiesta — formulata dal debitore — di condanna del creditore ricorrente al rimborso delle spese processuali ed al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c.

Cass. civ. n. 3685/1999

La competenza della causa di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, nella quale l'ente pubblico convenuto abbia ottenuto la chiamata in causa della società appaltatrice dei lavori al solo fine di garanzia, appartiene al tribunale originariamente adito, anche in seguito alla dichiarazione di fallimento del terzo chiamato pronunciata da altro tribunale, atteso il carattere autonomo e accessorio del rapporto processuale di garanzia, riguardo al quale soltanto va dichiarata l'improcedibilità.

Cass. civ. n. 8007/1998

La competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., in ordine alla controversia fra società assicuratrice ed agente, relativa al pagamento, da parte di quest'ultimo, delle differenze fra le somme lorde incassate e quelle spettantigli a titolo di provvigione, non trova deroga (in favore del tribunale fallimentare) per il fatto che tale società sia in liquidazione coatta amministrativa, atteso che l'art. 24 della legge fallimentare non è applicabile a tale procedura; per contro, con riguardo a pretesa creditoria verso l'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, si verifica una situazione d'improponibilità o - se proposta - d'improseguibilità della domanda fino a quando il credito stesso non sia fatto valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura.

Cass. civ. n. 3924/1998

La domanda di «regolarizzazione» della posizione contributiva proposta nei confronti di un datore di lavoro dichiarato fallito appartiene, come le altre domande aventi contenuto patrimoniale, alla competenza del tribunale fallimentare, e va fatta valere nei modi e nelle forme previsti dagli artt. 93 e seguenti della legge fallimentare. (Nella specie, la S.C., nel regolare la competenza, non ha ritenuto rilevante che fosse stato convenuto in giudizio anche l'Inps, poiché la domanda non era stata proposta contro tale istituto, ma solo nel contraddittorio con il medesimo).

Cass. civ. n. 11214/1997

Nelle controversie aventi ad oggetto la contestazione di un credito per imposte dirette sul reddito, il tribunale fallimentare non può accertare la intervenuta sanatoria prevista dall'art. 21 D.L. 2 marzo 1989 n. 69, conv. in L. 27 aprile 1989 n. 154, e conseguentemente escludere tale credito dal passivo, atteso che la controversia sul punto, concernendo l'esistenza attuale, o l'inesistenza, del credito stesso in relazione all'essersi, o non, verificato l'effetto estintivo disciplinato dall'art. 21 anzi citato, appartiene in via esclusiva, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, alle Commissioni Tributarie. Pertanto, qualora venga dedotta l'estinzione del credito per la ragione su indicata, il tribunale fallimentare, una volta accertata la sussistenza del titolo (iscrizione a ruolo) per l'insinuazione del credito, deve limitarsi ad ammettere lo stesso al passivo, ai sensi del secondo comma dell'art. 45 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con riserva dell'esito della contestazione davanti alle Commissioni Tributarie.

Cass. civ. n. 7583/1994

Qualora il convenuto in revocatoria fallimentare sia dichiarato fallito nelle more del giudizio, tale giudizio prosegue davanti al foro del pregresso fallimento, in cui il curatore ha proposto la domanda revocatoria, atteso che il conflitto ravvisabile tra l'art. 24 L. fall. (secondo cui il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere delle azioni che ne derivano) e l'art. 52 L. fall. (per il quale, aperto il fallimento, ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste per la insinuazione e la verificazione dello stato passivo) deve essere risolto nel senso che, mentre il tribunale che ha dichiarato il fallimento del debitore che ha compiuto l'atto pregiudizievole ai creditori resta competente a decidere l'inefficacia (o meno) dell'atto, le pronunzie di pagamento o di restituzione, conseguenziali alla dichiarazione d'inefficacia, competono al tribunale che ha dichiarato il fallimento del terzo, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi. Questo principio è del pari applicabile anche nel caso che il convenuto in revocatoria sia assoggettato a liquidazione coatta amministrativa per il rinvio contenuto nell'art. 201, comma 1, all'art. 52, comma 2, L. fall.

Cass. civ. n. 12436/1993

Con riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non comporta l'improcedibilità del giudizio di opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice in sede fallimentare, dovendo il giudice dell'opposizione trattenere e decidere su questa e disporre la rimessione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, salva la possibilità di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione dell'opposizione.

Cass. civ. n. 12114/1992

Nell'ipotesi di società collegate ovvero ammesse alla procedura dell'amministrazione straordinaria per estensione, ai sensi dell'art. 3, L. 3 aprile 1979, n. 95, la competenza a conoscere delle liti promosse, da (o) nei confronti dell'impresa controllata in amministrazione straordinaria, appartiene al tribunale che per primo ha dichiarato lo stato di insolvenza di una delle società del gruppo stesso, affidata al medesimo organo giudiziario che abbia accertato l'insolvenza della prima di esse.

Cass. civ. n. 2590/1992

L'azione di reintegrazione nel possesso, promossa per denunciare atti di spoglio compiuti dal fallito prima della apertura della procedura concorsuale, non rientra fra quelle devolute al tribunale fallimentare (art. 24 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), e resta affidata alla cognizione del pretore (art. 8 c.p.c.), ove attenga a beni non acquisiti al fallimento, né rivendicati dal curatore, atteso che, in tale ipotesi, diversamente dal caso in cui si controverta sul possesso di beni inclusi nell'attivo fallimentare (possesso nel quale subentra il curatore), la causa non coinvolge le esigenze della procedura e gli interessi dei creditori.

Cass. civ. n. 10267/1991

La circostanza che una controversia relativa all'accertamento di un credito di lavoro sia stata, nel caso concreto, attratta nella speciale competenza prevista dall'art. 24 della legge fallimentare non è di ostacolo all'applicazione dell'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 al termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello avente ad oggetto l'accertamento suddetto, con la conseguenza che tale termine non è soggetto alla sospensione feriale.

Cass. civ. n. 3754/1989

La questione circa l'assoggettabilità o meno del curatore del fallimento all'obbligo di operare ritenute in acconto sull'Irpef, con riguardo a liquidazioni effettuate in favore di dipendenti o professionisti per prestazioni svolte nel corso della procedura concorsuale, non può essere definita dal tribunale fallimentare, nell'ambito delle contestazioni insorte avverso l'insinuazione al passivo del relativo credito tributario richiesta dall'esattore delle imposte dirette, perché implica l'insorgere di una causa pregiudiziale, la quale attiene al rapporto d'imposta, e, quindi, spetta alla cognizione delle commissioni tributarie.

Cass. civ. n. 1005/1988

Nella controversia inerente a credito di lavoro, la competenza, quale giudice d'appello, del tribunale nel cui circondario ha sede il pretore che ha reso la sentenza impugnata, non trova deroga, a seguito della sopravvenienza del fallimento del datore di lavoro, in favore del diverso tribunale che ha dichiarato tale fallimento.

Cass. civ. n. 1399/1987

Il difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, circa le pretese creditorie nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, per improponibilità della relativa domanda fino a quando il credito non sia passato al vaglio degli organi preposti alla fase amministrativa di verificazione del passivo (salva l'eccezione stabilita dall'art. 95, terzo comma della legge fallimentare per l'ipotesi in cui sia stata pronunciata sentenza), deve essere affermato anche nel caso di controversie promosse contro compagnie assicuratrici, ove, non vertendosi in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, non siano invocabili le deroghe previste, con esclusivo riguardo a tale assicurazione obbligatoria, dagli artt. 19 e 25 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 e dagli artt. 9 e 13 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito in L. 26 febbraio 1977, n. 39).

Cass. civ. n. 629/1965

Non essendo configurabile un litisconsorzio tra condebitori solidali, deve escludersi che dal vincolo di solidarietà passiva possa derivare la sottrazione alla competenza del giudice fallimentare dell'accertamento del debito nei confronti del condebitore fallito.

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