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Articolo 23 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Poteri del tribunale fallimentare

Dispositivo dell'art. 23 Legge fallimentare

(1) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi (2), degli organi della procedura [37 bis], quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto (3), salvo che non sia diversamente disposto.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il presupposto dei "giustificati motivi" è stato introdotto con la novella legislativa del 2006-07, mentre prima ci si affidava alla valutazione discrezionale del giudice.
(3) Il d.lgs. 5/2006 ha eliminato le parole "non soggetto a gravame" riferite al decreto, forma dei provvedimenti del tribunale, nell'art. 23 della l. fall.: difatti, oggi i decreti del tribunale sono sempre reclamabili alla corte d'appello (art. 26 della l. fall.).

Ratio Legis

Il legislatore ha inteso, soprattutto con la novella del 2006-07, ritagliare al tribunale un ruolo centrale nella procedura fallimentare, sancendone le funzioni di sorveglianza e controllo, oltre al potere di conoscere tutte le azioni connesse al fallimento (v. art. 25 della l. fall.).

Massime relative all'art. 23 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 5501/2012

Il reclamo ex art. 26 legge fall., nella formulazione anteriore al d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5 (applicabile "ratione temporis") apre un procedimento di tipo inquisitorio, nel quale il tribunale, investito di tutta la procedura e nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sull'operato del giudice delegato, con possibilità di sostituirsi a questi nell'esercizio delle sue attribuzioni, non è vincolato alle richieste delle parti; ne consegue che la conoscenza di ogni atto o documento della procedura ben può essere posta a fondamento della decisione, ancorché l'atto o il documento non abbiano formato oggetto del contraddittorio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva liquidato le spese e le competenze, relative all'attività professionale svolta a favore del fallito prima e della curatela poi, senza tener conto di quanto contenuto nel fascicolo fallimentare e della documentazione allegata alla richiesta di liquidazione della parcella, non essendovi alcun onere probatorio ulteriore a carico del professionista istante, oltre le produzioni già assolte innanzi al giudice delegato).

Cass. civ. n. 7982/2011

Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo, non è soggetto alla sospensione feriale, a norma dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario, equivalendo ad un'opposizione agli atti esecutivi; ne consegue l'inammissibilità di tale ricorso ove sia stato notificato oltre il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.

Cass. civ. n. 19858/2010

Il decreto del tribunale fallimentare che - investito del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, dopo la sentenza di omologazione del concordato fallimentare, abbia indicato le modalità di pagamento dei crediti da parte dell'assuntore - abbia escluso i crediti ammessi a seguito d'istanze tardive, è un provvedimento abnorme, viziato da carenza assoluta di potestà decisionale che, decidendo su diritti soggettivi è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo preclusa al giudice delegato e al tribunale, in sede di esecuzione, di interpretare una decisione definitiva di carattere giurisdizionale, qual è la sentenza di omologazione del concordato fallimentare.

Cass. civ. n. 22010/2007

In tema di concordato preventivo e di amministrazione controllata, il decreto con il quale il tribunale liquida il compenso al commissario giudiziale ha natura decisoria e carattere definitivo, non essendo soggetto a reclamo; ne conseguono, da un lato l'impugnabilità ai sensi dell'art. 111 Cost. e, dall'altro, la non revocabilità da parte dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la quale ha consumato, con l'adozione del medesimo, il proprio potere decisionale al riguardo.

Cass. civ. n. 26934/2006

In tema di fallimento, il provvedimento con il quale il giudice delegato — sul presupposto della inoperatività della «presunzione muciana» di cui all'art. 70 legge fall. sia alle fattispecie governate dal regime di comunione legale fra i coniugi sia con riguardo a quelle caratterizzate dal regime di separazione dei beni — ordini al curatore di astenersi, in relazione ai beni immobili di esclusiva proprietà del coniuge del fallito, da qualsiasi attività di ricognizione finalizzata al loro trasferimento all'assuntore del concordato fallimentare, è privo di carattere decisorio, contenendo istruzioni riguardanti l'attività amministrativa del curatore fallimentare, come tali inidonee a determinare effetti giuridici pregiudizievoli per l'assuntore. Ne deriva che avverso il provvedimento del tribunale fallimentare recante reiezione del reclamo avverso il menzionato provvedimento del giudice delegato, non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 20279/2005

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione (art. 111 Cost.) avverso il decreto pronunziato in sede di reclamo dal tribunale fallimentare ex art. 26 legge fall. decorre dalla sua comunicazione da parte della cancelleria ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), potendo tuttavia detta comunicazione essere validamente eseguita anche in forme equipollenti. (Nella specie la S.C. ha ritenuto valido equipollente della comunicazione la dichiarazione resa nella cancelleria dal procuratore della parte, con la quale questi aveva rinunciato alla relativa notificazione).

Cass. civ. n. 19514/2005

Nei procedimenti camerali attivati su istanza di parte, il giudice adito è tenuto a fissare con decreto l'udienza di comparizione con termine per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti, ed è altresì tenuto al deposito di tale provvedimento, ma non anche alla sua comunicazione a chicchessia, non essendovi un obbligo del giudice normativamente disciplinato in tal senso, ed essendo viceversa il ricorrente tenuto ad attivarsi per prendere cognizione, in cancelleria, dell'esito del proprio ricorso. (Nella specie, il ricorrente aveva proposto reclamo avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso per l'attività prestata in favore di un fallimento; tale reclamo era stato archiviato per mancata comparizione dell'interessato nell'udienza immediatamente successiva a quella inizialmente fissata, e rinviata di ufficio; avendo il ricorrente chiesto la fissazione di una nuova udienza per la trattazione del reclamo, il presidente del tribunale aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza; la S.C., ritenuto che il ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il provvedimento emesso dal presidente del tribunale coinvolgesse anche il precedente provvedimento di archiviazione, lo ha rigettato, enunciando il riferito principio, ed osservando che la mancata comparizione all'udienza successiva era stata determinata dal mancato assolvimento dell'onere posto a carico del ricorrente, il cui adempimento avrebbe consentito a quest'ultimo di prendere atto del rinvio di ufficio dell'udienza).

Cass. civ. n. 15061/2005

Il decreto del tribunale fallimentare che decide il reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, dopo la omologazione del concordato fallimentare, con assunzione degli obblighi da parte di un terzo, senza liberazione immediata del debitore (art. 137, quarto comma, legge fall.), liquida il compenso dovuto ad un avvocato per l'attività svolta a favore del fallimento, in conformità della proposta di concordato che prevedeva detta facoltà, è impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che incide su di un diritto soggettivo, avente i caratteri della definitività e decisorietà. In siffatta ipotesi il fallito è legittimato a proporre il ricorso, in quanto egli è tenuto ad adempiere in luogo del terzo ed è esposto alla risoluzione del concordato ed alla riapertura del fallimento; tuttavia, qualora l'assuntore abbia provveduto a pagare il compenso, non sussiste l'interesse del fallito all'impugnazione, in quanto in questo caso il creditore non può chiedergli il pagamento della somma liquidata dal g.d., non essendo neppure configurabile il diritto di regresso dell'assuntore nei suoi confronti, dato che egli ha già adempiuto i suoi obblighi verso quest'ultimo mediante la cessione del proprio patrimonio.

Cass. civ. n. 9930/2005

Nel procedimento di reclamo disciplinato dall'art. 26 legge fall., quando si controverta su situazioni incidenti su diritti soggettivi, trovano applicazione le norme generali dei procedimenti camerali (artt. 737-742 bis c.p.c.) ed il tribunale è tenuto a decidere il reclamo anche nel caso in cui il ricorrente non compaia in camera di consiglio, sicché, qualora dichiari erroneamente «non luogo a provvedere» sul medesimo, questo provvedimento è impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 4085/2005

Avverso il decreto del tribunale che decide sul reclamo nei confronti del provvedimento del giudice delegato, adottato in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, di rigetto dell'istanza dell'acquirente del bene diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità, ovvero l'annullamento o la revoca della vendita dell'immobile, in quanto gravato da un vincolo non indicato negli atti della procedura e tale da far prefigurare la vendita di aliud pro alio, è proponibile da parte di quest'ultimo il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura decisoria incidente sul diritto di garanzia dell'acquirente.

Cass. civ. n. 18175/2004

In tema di fallimento, il provvedimento con il quale il giudice delegato, esaminando una proposta di concordato e la conseguente istanza di sospensione della vendita degli immobili, rigetti quest'ultima — giudicando contestualmente non conveniente la proposta di concordato —, può essere impugnato con reclamo al tribunale, ma l'eventuale decreto confermativo del suddetto provvedimento non può, sotto alcun profilo, risultare impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, attesane la mancanza di autonomia e la non scindibilità dal provvedimento di rigetto della proposta di concordato.

Cass. civ. n. 12969/2004

Il nuovo testo dell'art. 111 Cost., novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, non impone alcuna interpretazione correttiva della disciplina del reclamo fallimentare tale da richiedere, in nome del principio di imparzialità del giudice posto a garanzia del giusto processo, l'esclusione della partecipazione del giudice delegato al collegio chiamato a decidere del reclamo stesso.

Cass. civ. n. 7744/2004

Il provvedimento con cui il tribunale fallimentare, a seguito del reclamo, confermi il decreto con cui il giudice delegato abbia respinto l'istanza del fallito di sospensione del riparto delle attività liquide, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non riguardante il contenuto del piano di riparto, bensì la sua concreta attuazione, la quale costituisce operazione consequenziale e dovuta ma suscettibile — in base all'art. 110, primo comma, legge fall. — di essere dilazionata per ragioni discrezionali, connesse alle esigenze del processo: un provvedimento, quindi, di carattere ordinatorio circa i tempi, le cadenze e i modi del riparto, rimesso all'apprezzamento del giudice, nell'ambito della sua funzione di vigilanza e di direzione della procedura fallimentare, e inidoneo, come tale, a produrre effetti di giudicato sostanziale.

Cass. civ. n. 5905/2004

Il provvedimento camerale ex art. 26 legge fall., con cui il tribunale rigetta il reclamo proposto contro il decreto del giudice delegato relativo alla liquidazione del compenso al difensore, per l'assistenza prestata alla curatela fallimentare in una causa ancora pendente, è ricorribile in cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., siccome definitivo ed incidente su diritto soggettivo. Più in particolare, il potere del giudice fallimentare di liquidare il compenso al difensore nominato a difesa degli interessi del fallimento, ai sensi dell'art. 25 n. 7 legge fall., che pure soggiace alle regole previste in materia professionale, non trova ostacolo nella previsione di diverso giudice competente, in via generale, alla liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni giudiziali, mediante procedimento di ingiunzione ex art. 633 c.p.c. o procedimento di liquidazione ex art. 27 e ss. legge n. 794 del 1942.

Cass. civ. n. 3981/2004

Il procedimento camerale introdotto, ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare, dal reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato dal soggetto al quale sia negato un diritto di prelazione (nella specie, a norma della legge 23 luglio 1991, n. 223) sugli immobili oggetto della liquidazione concorsuale, deve necessariamente svolgersi con la partecipazione dell'aggiudicatario del compendio. Tale procedimento è pertanto nullo per violazione del principio del contraddittorio — e la nullità è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità —, con conseguente nullità del decreto pronunciato all'esito dal tribunale, quando all'aggiudicatario non risultino notificati il reclamo stesso ed il decreto emesso dal tribunale per la comparizione in camera di consiglio.

Cass. civ. n. 3974/2004

In tema di principi costituzionali d'imparzialità e d'indipendenza del giudice (artt. 25 e 101 Cost.), a meno che il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, che lo ponga nella condizione sostanziale di parte e determini la nullità della sentenza per violazione del principio nemo iudex in causa propria, l'inosservanza del dovere di astensione, concepito al fine di assicurare l'imparzialità nei casi previsti dall'art. 51 c.p.c., non produce altro effetto che la possibilità della ricusazione, senza incidere sulla validità del provvedimento. (Fattispecie relativa a semplice eccezione e mancata ricusazione del giudice delegato che aveva partecipato, quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare su reclami contro i provvedimenti del medesimo giudice).

Cass. civ. n. 17898/2003

Il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il tribunale fallimentare abbia deciso, ai sensi dell'art. 26 l. fall., il reclamo relativo al decreto di liquidazione delle competenze dovute al legale della curatela fallimentare, possono essere dedotti — quali motivi — oltre agli errores in procedendo soltanto la violazione e falsa applicazione di legge, non essendo invece censurabile la decisione sotto il profilo del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. tranne i casi di motivazione inesistente od apparente che comportano la nullità della sentenza.

Cass. civ. n. 13212/2003

In tema di reclamo ai sensi dell'art. 25 legge fall. avverso i provvedimenti del giudice delegato, la fissazione dell'udienza collegiale da parte di quest'ultimo non determina alcuna nullità, poiché manca un'espressa previsione, sia nella legge fallimentare, sia nelle disposizioni processuali relative ai procedimenti in camera di consiglio, in ordine alle modalità di costituzione del contraddittorio, e posto che rileva è che il procedimento si sia svolto nel contraddittorio delle parti.

Cass. civ. n. 4475/2003

Il decreto pronunciato dal tribunale fallimentare in sede di reclamo avverso il provvedimento del G.D. di autorizzazione alla vendita, che non contenga statuizioni di natura sostanziale né dirima controversie attinenti a diritti soggettivi — e del quale siano denunciate, come nella specie, presunte irregolarità procedurali consumate nella fase finale di liquidazione —, difetta del requisito della decisorietà (attesane l'efficacia contenuta entro i limiti interni alla procedura), e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Stante l'autonomia di ciascuna fase del processo esecutivo rispetto a quelle che le precedono, difatti, eventuali situazioni invalidanti della fase che si conclude con la vendita sono suscettibili di rilievo solo in quanto impediscano il trasferimento del bene espropriato, atteso che, quali che siano le modalità prescelte dagli organi della procedura — e, quindi, anche nell'ipotesi di vendita con o senza incanto —, chi presenta un'offerta diviene titolare di una semplice aspettativa di fatto, analoga a quella di qualsiasi altro interessato, che, pertanto, non trova, sul piano sostanziale, alcuna giuridica protezione.

Cass. civ. n. 3716/2003

In sede di reclamo al tribunale fallimentare avverso i provvedimenti del giudice delegato su questioni involgenti diritti soggettivi, l'osservanza del principio del contraddittorio richiede, a norma dell'art. 26 legge fall. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981), che il tribunale disponga la comparizione in camera di consiglio dei soggetti che, con riferimento alla specifica materia che costituisce oggetto del giudizio, siano destinatari degli effetti della decisione. Pertanto, nella ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni, è affetto da nullità il provvedimento con il quale il tribunale decide in ordine al ricorso avverso l'ordinanza di aggiudicazione dei beni senza la preventiva audizione del liquidatore, cui compete la legittimazione passiva nei giudizi relativi ai beni da liquidare.

Cass. civ. n. 18144/2002

Il provvedimento del tribunale fallimentare confermativo, in sede di ricorso ai sensi dell'art. 36 legge fall., del decreto con il quale il giudice delegato abbia rigettato l'istanza di accertamento della personale responsabilità del curatore per un comportamento di carattere processuale dedotto come pregiudizievole per la massa dei creditori, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 Cost., essendo privo del carattere della definitività, stante la riproponibilità della questione in sede di approvazione del rendiconto del curatore ex art. 116, legge fall., atteso che il giudizio che si instaura ai sensi di quest'ultima disposizione in caso di mancata approvazione del conto del curatore può avere per oggetto anche l'accertamento delle personali responsabilità del curatore stesso per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori.

Cass. civ. n. 13487/2002

La fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nel periodo feriale, deve ritenersi affetta da nullità anche nei procedimenti in camera di consiglio di carattere contenzioso, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte nel processo; tale nullità non si verifica solo qualora le parti si siano costituite senza formulare contestazioni, ovvero quando nell'iter procedimentale i diritti delle parti stesse non risultino comunque pregiudicati in concreto (fattispecie relativa al procedimento conseguente a reclamo ex art. 26 legge fall.).

Cass. civ. n. 10528/2002

Il provvedimento con il quale il tribunale fallimentare — sul presupposto che, in caso di avvicendamento di più curatori in corso di procedura, il compenso finale di quello che sia stato sostituito va liquidato soltanto a chiusura del fallimento, onde adeguare i compensi ai dati certi dell'attivo realizzato — revochi il decreto di liquidazione del compenso precedentemente emanato in favore del curatore poi sostituito non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., mancandone i (necessari) presupposti della decisorietà e della definitività.

Cass. civ. n. 10018/2002

In ipotesi di fallimento di un agente di cambio e di richiesta al giudice delegato, da parte dei clienti investitori, della formazione di due masse separate ad opera del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 201 T.U. sull'intermediazione finanziaria, non è impugnabile col ricorso straordinario per cassazione il decreto del Tribunale fallimentare confermativo del decreto col quale il giudice delegato abbia dichiarato non luogo a provvedere sulla predetta istanza, rimettendo ogni decisione in merito alla sede di formazione dello stato passivo, atteso che trattasi di provvedimento privo di efficacia decisoria e, come tale, insuscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo.

Cass. civ. n. 9490/2002

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto ex art. 26 legge fall., con il quale il tribunale respinge il reclamo del creditore ammesso al passivo avverso il decreto con cui il giudice delegato rende esecutivo il piano di riparto parziale, nella parte in cui prevede accantonamenti ai sensi dell'art. 113, n. 4, legge fall., in quanto trattasi di provvedimento privo, in tale parte, dei caratteri della decisorietà e definitività, perché le somme accantonate non vengono attribuite ad alcun creditore, ma soltanto trattenute in attesa della definitiva decisione sulla loro effettiva destinazione; è ammissibile, invece, il ricorso ex art. 111 Cost. del creditore ammesso, avverso lo stesso decreto, nella parte relativa alle spese da pagare in prededuzione a norma dell'art. 111, n. 1, legge fall., trattandosi, per tal verso, di provvedimento a carattere decisorio, in quanto, riconoscendo la prededucibilità delle spese, incide sulla pretesa dei creditori ammessi riducendo l'entità delle somme ad essi attribuibili.

Cass. civ. n. 9064/2002

Il provvedimento del tribunale con il quale venga respinto il reclamo del fallito contro il decreto del giudice delegato al fallimento che abbia negato la sospensione della vendita di un immobile caduto nell'attivo fallimentare, non è ricorribile in cassazione, neppure in via straordinaria, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che in tal caso, nel provvedimento impugnato davanti alla Corte di Cassazione difettano i necessari requisiti della decisorietà (ossia della risoluzione di una controversia intorno a diritti soggettivi o status) e della definitività (ossia della stabile incidenza di quei provvedimenti sui predetti diritti soggettivi e della insuscettività dei medesimi di essere revocati, modificati o assoggettabili ad altri rimedi giurisdizionali).

Cass. civ. n. 8278/2002

È impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il provvedimento con il quale, nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, il Tribunale, revocando la sospensione della vendita disposta dal G.D., aggiudichi i beni posti in vendita ed ordini all'aggiudicatario il versamento del prezzo. La legittimazione all'impugnazione spetta all'imprenditore concordatario, in considerazione del diritto degli interessati alla realizzazione del migliore risultato possibile nella liquidazione dell'attivo.

Cass. civ. n. 9198/2002

In tema di fallimento, il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall'art. 39 legge fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate (D.M. n. 570 del 1992), con conseguente nullità del decreto predetto qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione (ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente); nullità che, derivando dalla violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c., può essere denunciata con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 2488/2002

Avverso il decreto del tribunale che decide sul reclamo avverso il decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, è ammesso il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost. da parte dell'acquirente, trattandosi di provvedimento di natura decisoria incidente sul diritto soggettivo di costui alla acquisizione del bene.

Cass. civ. n. 2483/2002

In materia fallimentare, nell'ipotesi di cassazione della pronunzia d'inammissibilità del reclamo (assunta dal giudice di merito per ritenuta decorrenza del termine utile ai fini della relativa proposizione) avverso il provvedimento emesso dal giudice delegato in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, il giudice del rinvio deve procedere all'esame del merito del reclamo medesimo, non incontrando al riguardo, anche sotto il profilo dei nova insorti in conseguenza di detta cassazione, preclusioni derivanti da precedenti statuizioni, non ponendosi nel caso, in relazione ai limiti propri del giudizio di rinvio, un problema di intangibilità degli effetti della sentenza di cassazione.

Cass. civ. n. 3759/2001

Il provvedimento del tribunale fallimentare confermativo del decreto del giudice delegato emesso in funzione del potere amministrativo di direzione e di vigilanza sull'attività del curatore, ancorché incidente di riflesso su diritti soggettivi delle parti che hanno rapporto con il fallimento, ha natura ordinatoria e non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., mentre le pretese vantate dalle parti stesse nei confronti del fallimento ed in ordine a tali rapporti possono trovare tutela con gli strumenti ed i mezzi che l'ordinamento appresta in sede contenziosa contro l'attività negoziale, ove illegittima e lesiva dei diritti dei terzi, compiuta dal curatore quale organo dell'amministrazione fallimentare.

Cass. civ. n. 3664/2001

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., nei confronti del decreto con il quale il tribunale respinga la richiesta del fallito di ottenere il sussidio alimentare di cui all'art. 47 legge fall., trattandosi di provvedimento inidoneo a pregiudicare definitivamente ed irreversibilmente la posizione del ricorrente (essendo la relativa istanza legittimamente reiterabile), e soggetto al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale non è chiamato a risolvere una controversia su diritti soggettivi (non attribuendo il citato art. 47 al fallito alcun diritto soggettivo agli alimenti) cui sia ricollegabile un effetto di diritto sostanziale insuscettibile di riesame.

Cass. civ. n. 2493/2001

È ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost. contro il provvedimento pronunciato dal tribunale in sede di reclamo avverso il decreto del giudice delegato che approva e rende esecutivo il piano di riparto, trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere in via definitiva e con forza di giudicato sostanziale sui diritti del creditore.

Cass. civ. n. 13271/2000

Il decreto con cui la corte d'appello dichiari inammissibile il reclamo proposto dal curatore fallimentare avverso il provvedimento con il quale il tribunale ne abbia disposto la revoca è legittimamente impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché, indipendentemente dalla verifica della ammissibilità o meno del detto reclamo (conseguente alla sussistenza o meno, nel decreto reclamato, del carattere della decisorietà, in difetto del quale esso risulta non impugnabile non solo mediante il detto reclamo, ma nemmeno mediante ricorso straordinario), ed in via autonoma e pregiudiziale rispetto a tale questione, va riconosciuta l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 111 Cost. avverso un provvedimento che, dichiarando pregiudizialmente l'inammissibilità del reclamo, contiene pur sempre, a prescindere dalla natura delle posizioni sostanziali coinvolte, una decisione, non diversamente impugnabile, sul diritto processuale di azione.

Cass. civ. n. 12549/2000

Il provvedimento, con cui il Tribunale, in sede di reclamo, conferma il decreto del giudice delegato ai fallimenti di rigetto dell'istanza di riconoscimento e soddisfacimento di garanzia ipotecaria vantata su immobili acquisiti alla massa attiva del fallimento, ha natura decisoria e definitiva ed è pertanto impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 9570/2000

Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo non è soggetto alla sospensione feriale a norma dell'art. 3 legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario, né, a fortiori, è soggetto a tale sospensione il successivo termine di venti giorni per il deposito del ricorso dopo la sua notifica previsto dall'art. 369 c.p.c.

Cass. civ. n. 3696/2000

Il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo ex art. 26 L. fall., decide sulla ritualità dello svolgimento del procedimento prefigurato dall'art. 116 L. fall., incidente su diritti delle parti e, in particolare, sul diritto del fallito a partecipare al giudizio medesimo, è impugnabile da quest'ultimo con ricorso straordinario per cassazione, dal momento che il provvedimento stesso ha, per un verso, natura «decisoria» sul predetto diritto (art. 24 Cost.) attribuitogli dalla legge e, per altro verso, carattere «definitivo», perché non altrimenti impugnabile.

Cass. civ. n. 12615/1998

Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto pronunziato in sede di reclamo dal tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 26 L. fall. non decorre dalla data di deposito in cancelleria del suddetto decreto, bensì dalla comunicazione di esso secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio.

Cass. civ. n. 12062/1998

Il termine per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione avverso i provvedimenti di contenuto decisorio adottati dal Tribunale fallimentare non decorre dalla data del deposito in cancelleria dei suddetti provvedimenti, bensì dalla data di comunicazione o notificazione d'ufficio di essi agli interessati.

Cass. civ. n. 10936/1998

Il principio generale posto dall'art. 23, ultimo comma, della L. fall., secondo cui i provvedimenti del tribunale nell'ambito della giurisdizione fallimentare non sono reclamabili davanti alla Corte d'appello (se non nei casi previsti dalla stessa legge), si applica anche nel caso in cui il tribunale (legittimamente operando il suo potere di surroga) provveda direttamente su una questione la cui decisione è demandata al giudice delegato (nella specie, disponendo la vendita di tutti i beni mobili del fallito). Sicché, avverso un tale provvedimento non è ammesso reclamo alla Corte d'appello, bensì esclusivamente ricorso per cassazione, inteso a far valere i vizi del provvedimento stesso, compresa l'incompetenza.

Cass. civ. n. 5761/1998

Il principio generale secondo il quale il termine di sessanta giorni per il ricorso per cassazione avverso le ordinanze a contenuto decisorio e definitivo decorre solo dalla notificazione del provvedimento stesso non si applica alla proposizione del ricorso ex art. 111 Cost. contro i decreti pronunziati in camera di consiglio dal tribunale fallimentare a norma dell'art. 26 L. fall., per l'impegnativa dei quali il termine decorre dalla comunicazione dei provvedimenti a cura della cancelleria.

Cass. civ. n. 3490/1993

Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fallimentare, neghi, ad un creditore insinuato — ma non ammesso — al passivo, il diritto di proporre contestazioni a rendiconto predisposto dal curatore rappresenta un provvedimento astrattamente idoneo a produrre effetti sui diritti di detto creditore e, pertanto, è impugnabile per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost. senza che, l'esperibilità del rimedio, rilevi la questione della legittimazione del creditore «non ammesso» a formulare siffatte contestazioni.

Cass. civ. n. 4509/1978

Il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 121 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dispone la riapertura del fallimento, ha forma e natura sostanziale di sentenza, e, come tale, non essendo né soggetto a gravame, né revocabile, è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione.

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