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Articolo 58 Legge equo canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392)

[Aggiornato al 12/11/2014]

Durata dei contratti in corso soggetti a proroga

Dispositivo dell'art. 58 Legge equo canone

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze:

  1. a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952;
  2. b) dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963;
  3. c) dal 1 gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963.(1)(2)

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga".
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6
e 8 nonché 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 nonché 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit art. 59 nn. 4, 5 e 7, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga".

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