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Articolo 20 Legge equo canone

(L. 27 luglio 1978, n. 392)

[Aggiornato al 12/11/2014]

Vetustą

Dispositivo dell'art. 20 Legge equo canone

In relazione alla vetustà si applica un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:

  1. a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
  2. b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.

Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro dell'unità immobiliare, anno di costruzione è quello della ultimazione di tali lavori comunque accertato. (1)

Note

(1) La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

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