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Articolo 32 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Giurisdizione in materia di nullitą, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio.

Dispositivo dell'art. 32 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

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