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Articolo 107 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 107 Legge sulla protezione del diritto d'autore

I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma. È ammessa una remunerazione forfettaria per l'autore o l'artista quando il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo(1)(2).

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177.
(2) Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.

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relative all'articolo 107 Legge sulla protezione del diritto d'autore

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E. G. chiede
mercoledģ 31/01/2024
“Mio padre, ormai deceduto da 5 anni, aveva scritto un libro, pubblicato nel 2001 dalla Alfa srl.
Ho cercato a lungo il contratto di stampa ed edizione tra i documenti di mio padre ma ho solo trovato una copia dattiloscritta con data 28/03/2001 ma senza firme.
Nel contratto vi e' scritto che mio padre cede alla casa editrice il diritto di publicazione fino a 3000 copie
Ma vi e' anche scritto che i proventi ricavati da traduzioni, riproduzioni ed altre utilizzazioni dell'opera andranno al 50% all'autore e per il 50 % all'editore (non ci sono date di termine per questa clausola).
Ho intenzione di tradurre il libro di mio padre in inglese, ma prima di iniziare, vorrei sapere se potrei poi vendere questa versione online senza dover alcun compenso alla casa editrice.
Ho cercato di contattare la casa editrice per telefono e via email, ma senza risposta.

Da alcune ricerche presso il Comune di XXX, ho scoperto che la sede legale risulta chiusa da diversi anni e che la società sia sotto procedura concorsuale per fallimento dal 2018 senza partecipazioni

Quali passi mi consigliate per richiedere in maniera ufficiale un documento che mi confermi che posso publicare il libro di mio padre online in lingua inglese?

Inoltre, vorrei sapere se, in qualita' di erede di mio padre, posso chiedere visione del contratto stipulato, oppure se ci sono dei termini di scadenza standard nei contratti editoriali a vendita limitata”
Consulenza legale i 20/02/2024
Il diritto d’autore tutela sia il diritto personale dell’autore (cioè, il c.d. diritto morale) sia quelli di carattere economico (cioè, il c.d. diritto patrimoniale).
I diritti patrimoniali dell’opera consentono all’autore di avvalersi dei vantaggi economici che l’opera stessa è in grado di dare: l’autore può cedere a terzi, mediante compenso, i diritti di cessione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, diffusione, distribuzione e traduzione.
Si tratta di diritti, che la legge riconosce in capo all’autore come diritti a titolo originario, che sorgono automaticamente al nascere dell’opera, che durano per tutta la vita dell’autore e per i successivi 70 anni dalla sua morte.
I diritti di sfruttamento economico dell’opera possono essere acquistati, alienati o trasmessi, sia per atto tra vivi, sia per successione in caso di morte, come disposto dagli artt. 107 e ss. della Legge sul diritto d’Autore.

I diritti morali dell’autore, al contrario, sono inalienabili (cioè non possono essere oggetto di trasferimento a terzi) è perseguono l'obiettivo di tutelare la sua personalità e reputazione, la paternità e la gestione dell’opera.

Venendo al caso in esame, è necessario preliminarmente reperire la documentazione contrattuale con la quale Suo padre ha ceduto alla casa editrice Alfa s.r.l. i diritti di utilizzazione economica dell’opera sino alla pubblicazione di 3.000 copie.

Con tutta probabilità, si tratta di un contratto di edizione, disciplinato dall'art. 122 della legge d. autore.
Esistono due tipologie di contratto di edizione: quello "per edizione" conferisce all’editore l’esclusiva della pubblicazione per un determinato numero di edizioni con un numero minimo di esemplari per ogni edizione (se non è determinato, il numero minimo è definito dalla norma in 2.000 copie); quello "a termine" conferisce all'editore, per un determinato periodo di tempo, il diritto di eseguire il numero di edizioni che stima necessario e per un numero minimo di esemplari stabilito in via contrattuale.
Entrambe le tipologie contrattuali hanno una durata massima predeterminata per legge in 20 anni, decorsi i quali il contratto si risolve di diritto.

Reperire la documentazione contrattuale consentirebbe di verificare il momento in cui l'opera è stata consegnata alla casa editrice, che potrebbe essere anche successivo alla sottoscrizione del contratto, poiché il termine ventennale decorre dalla consegna dell'opera per la pubblicazione.
Per farlo, essendovi legittimato in qualità di erede, dovrà inviare una specifica richiesta (a mezzo raccomandata o PEC) al curatore fallimentare di Alfa s.r.l., con la quale non soltanto si richiede la documentazione contrattuale, bensì anche, nell’eventualità in cui ve ne fosse traccia, informazioni sull’eventuale pubblicazione di copie e sui proventi eventualmente derivanti.
Qualora emergesse il contratto originario tra le parti, nonché notizie in merito alla pubblicazione e vendita dell’opera e/o l’eventuale maturazione di proventi non corrisposti, potrà richiederne il pagamento (eventualmente insinuandosi al passivo fallimentare, seppur tardivamente, e con scarse possibilità di recupero).

Se sono decorsi oltre 20 anni dalla consegna dell'opera, potrà ritenersi libero di pubblicare l'opera.
I diritti di sfruttamento economico dell’opera, infatti, sono trasmissibili mortis causa, pertanto si trasmettono pro quota agli eredi del de cuius, i quali ne diventano titolari, sempre con il limite di 70 anni dalla morte dell’autore.

Soltanto secondariamente e soltanto nell'eventualità in cui non fossero decorsi 20 anni dalla consegna dell'opera, si renderà opportuno verificare se effettivamente la casa editrice ha pubblicato il numero di copie “limite”, oltre il quale decadono i diritti di utilizzazione dell’opera.
In questo modo si potrà accertare dell’effettiva presenza di detta clausola e, in caso positivo, se i diritti di utilizzazione economica dell’opera permangono in capo alla casa editrice.
Ove essa avesse già pubblicato il numero di copie “limite”, potrà liberamente esercitare i diritti di utilizzazione economica dell’opera, pubblicando il libro online in lingua inglese.
In caso di mancato raggiungimento del numero di 3.000 copie, se non risulta traccia del versamento di proventi a Suo padre potrà risolvere di il contratto, così da essere legittimato a pubblicare Lei stesso l’opera.
In ogni caso, si dovrà valutare la presenza di clausole risolutive all’interno del contratto stesso; spesso, infatti, in molti contratti è inserita una clausola risolutiva espressa in occasione di fallimento e/o assoggettamento a procedura concorsuale di una delle parti.
Tutto ciò, si ribadisce, soltanto se non siano ancora trascorsi oltre 20 anni dalla consegna dell'opera alla casa editrice.

Si tratta di indicazioni necessariamente di ordine generale; per fornirne di più precise dovremmo visionare il contratto, ovviamente qualora la curatela di Alfa s.r.l. dovesse fornirlo o farvi comunque riferimento.

In ogni caso, se la curatela dovesse comunicare di non avere notizia di rapporti contrattuale tra Alfa s.r.l. e Suo padre (così come si ritiene probabile), nuovamente potrà ritenersi libero di agire come crede.