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Articolo 98 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 98 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.

Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.

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