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Articolo 41 Riordino della finanza degli enti territoriali

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti

Dispositivo dell'art. 41 Riordino della finanza degli enti territoriali

1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 34, comma 3, è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane.

2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con riferimento alla spesa media pro-capite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati.

3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'articolo 37. Ove però i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riaggregazione, valgono le classi demografiche in essa indicate.

4. Per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM.

5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 142 del 1990. Non possono essere utilizzati per il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi è decisa dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al riparto(1).

Note

(1) Il D. Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. cessano di avere efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

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