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Articolo 30 Riordino della finanza degli enti territoriali

(D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

[Aggiornato al 01/01/2020]

Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali

Dispositivo dell'art. 30 Riordino della finanza degli enti territoriali

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1993, a ciascuna amministrazione provinciale un contributo pari a quello perequativo spettante per l'anno 1992. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1993. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 104.000 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge.

2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali è corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi.

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