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Articolo 14 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

(L. 26 maggio 1965, n. 590)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Dispositivo dell'art. 14 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente articolo 12, o quando vengano acquistati o venduti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o, con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti, quando sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102(1).

Sono estinti ad ogni effetto tutti i diritti di uso civico e le servitù civiche che eventualmente gravino sui terreni trasferiti in proprietà agli Enti o alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, salvo indennizzo da far valere sul prezzo di acquisto.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 19-bis, comma 1 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 e, successivamente, dall'art. 20-bis, comma 1 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

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