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Articolo 3 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

(L. 26 maggio 1965, n. 590)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Dispositivo dell'art. 3 Disposizioni per lo sviluppo della proprietą coltivatrice

La concessione dei mutui e dei prestiti agevolati, nei limiti delle anticipazioni disposte dalla presente legge, e subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che dovrà pronunciarsi anche sulla congruità del prezzo d'acquisto, nonché alla decisione dell'istituto di credito, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di attuazione della presente legge.

I mutui di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il nulla osta per mutui di importo superiore a lire trenta milioni debbono essere muniti del visto di approvazione dell'ispettorato agrario compartimentale.

Gli Enti di sviluppo agricolo, istituiti per legge, sono autorizzati ad intervenire per facilitare l'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti.

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