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Articolo 91 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Espropriazione di navi e aeromobili

Dispositivo dell'art. 91 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora è ridotto a ventiquattro ore.

La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalità previste dal codice della navigazione per il pignoramento.

Il prezzo base dell'incanto è determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.

Non è applicabile l'art. 87 del presente decreto. (1)

Note

(1) Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nel disporre la sostituzione del Titolo II non prevede più l'art. 91.

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