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Articolo 52 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Procedimento di vendita

Dispositivo dell'art. 52 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.

2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all'articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.

2-quinquies. Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 2-bis, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell'agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all'agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)(1).

Note

(1) Comma introdotto dall'art. 6-ter, comma 1 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122, il quale ha altresì disposto (con l'art. 6-ter, comma 2) che "Le disposizioni del comma 2-quinquies dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

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M.D. chiede
venerdģ 29/10/2021 - Puglia
“Gent.mo staff Brocardi,

Vi ringrazio per il tempo che dedicherete per la consulenza al quesito che di seguito espongo, cercando di essere il più chiaro e dettagliato possibile affinché non sfugga nulla nel quadro d'insieme della vicenda. Pertanto mi scuso anticipatamente anche per tutta la prolissità manifesta ma inevitabile.


PREMESSA

Faccio una doverosa premessa, in quanto sarà importante per capire la cronostoria dei fatti.

I miei nonni paterni erano genitori di sei figli, compreso mio padre.
Fino al 1995 i miei nonni disponevano della piena proprietà dell'immobile in cui vivevano, libera da qualsiasi vincolo che ne ostacolasse la rivendita.

Nel 1996, a seguito della dipartita di mio nonno, avvenne una denuncia di successione accettata da tutti gli eredi (mia nonna e i miei zii paterni) dando luogo ad un aggiornamento delle quote di proprietà: mia nonna comproprietaria per 12/18 e i miei zii, compreso mio padre, tutti comproprietari per 1/18 su tale immobile.

Rispettivamente nel 2007 e nel 2010, a causa di debitorie nei confronti di vari Enti, su tale immobile vengono iscritte IPOTECA LEGALE per conto di mio padre che essendo un artigiano colpito in quel periodo da gravissimi problemi di salute, non è riuscito a far fronte a tale debitorie, nè tantomeno a convalidare una soluzione alternativa di rientro anche raetizzata.

Tant'è che a breve e quindi nel 2011 venne trascritto su tale immobile un PIGNORAMENTO ESATTORIALE. Tale atto esecutivo (come le precedenti due iscrizioni di ipoteca legale) era stato portato avanti dall'ormai scomparsa EQUITALIA sostituita oggi dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Nello stesso anno i rispettivi incanti di vendita (primo, secondo e terzo incanto), avvenuti presso i locali di EQUITALIA (come da disposizioni in materia relative proprio al PIGNORAMENTO ESATTORIALE), sono andati tutti deserti senza sortire gli effetti sperati di tali manovre, mostrando dall'altra parte la scarsa appetibilità di un interessato nell'aggiudicarsi la quota di 1/18 d'immobile a capo di una proprietà indivisa.

Da questo momento in poi la situazione rimane pressoché invariata, fino all'agosto del 2015, anno in cui per via della dipartita di mia nonna paterna, si attiva sullo stesso immobile una nuova denuncia di successione per causis morte e da qui un nuovo aggiornamento delle quote di proprietà: i miei cinque zii e mio padre risultato ora essere rispettivamente proprietari per 1/6 ciascuno.

Le quote dei miei zii sono quote libere da qualsiasi tipo di problema per un'eventuale rivendita.

La quota di mio padre (1/18 + 2/18 = 3/18 = 1/6), ovvero 1/6 è dichiaratamente bloccata: in passato 1/18 era stato PIGNORATO, mentre i 2/18 ereditati dal 2015 ormai sono nelle "mire" dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per via delle segnalazioni negative in fatto di ipoteche, che sono state precedentemente trascritte (anni 2007 e 2010) e risultano in "bella vista" alla data odierna da una normalissima visura ipocatastale.

Da maggio corrente anno, dopo aver trovato un accordo economico e pacifico con i miei zii, i quali dal canto loro non riuscivano a trovare facilmente una soluzione per la vendita delle loro quote, risulto comproprietario dell'immobile di cui stiamo discutendo per il totale esatto di 5/6, ovvero la parte libera dei vincoli, dispensando allo stesso tempo i miei zii da un'altra possibile via di fuga per la vendita che sarebbe stata, stando alle loro consulenze legali, quella di attivarsi per uno scioglimento della proprietà indivisa in ossequio all'art. 1111 del codice civile, procedura che avrebbe loro gravato ulteriori costi oltre che di non rapidissima esecuzione.

A livello personale è alto il desiderio di perfezionare in toto la mia proprietà, acquistando anche la quota paterna che, come si deduce dai fatti esposti, pesa come un macigno sul nuovo acquisto dov'è proiettato il futuro mio e quello della mia famiglia, considerando che nel frattempo sono rimasto in casa in affitto e i progetti comuni a mia moglie iniziano a far capolino prepotentemente ogni giorno che passa.

E' cosa risaputa che l'essere proprietario anche all'85% di un immobile non è sufficiente abbastanza per poter dar inizio a una richiesta di finanziamento, come un banalissimo mutuo ristrutturazione o similari.
Qualsiasi istituto di credito interpellato non lascia minima speranza di finanziamento nei casi come quello in cui mi trovo, tranne l'ausilio di garanzie terze pronte ad essere da manforte per i più deboli: ma questa è un'altra storia.

Intanto, negli ultimi due mesi, dopo essermi discretamente documentato e motivato dalle più rosee aspettative, circa quindici giorni fa, faccio visita presso gli uffici di competenza territoriale dell'AdE - Riscossione, esponendo un po' il quadro della situazione e qui non ci sono tante alternative stando alla diretta consulenza di un ignoto funzionario: la soluzione rapida al problema è quella che il debitore interessato (quindi mio padre) debba presentare, direttamente o a mezzo delega, presso lo sportello oppure on line, un'istanza ai sensi dell'art. 52 comma 2 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e quindi trascrivere dove richiesto qual è l'immobile con il gravame ed indicare un prezzo di vendita per la quota interessata.

Sarà loro premura informarci circa il buon esito o meno della pratica a mezzo email o altro mezzo di comunicazione ufficiale.
Pertanto faccio compilare questa proposta al debitore (mio padre) e, come da copione, consegno tale documento, compilato e firmato, munito dalle classiche copie fotostatiche dei documenti d'identità e codice fiscale direttamente allo sportello dove ottenni le informazioni preliminari.

A questo punto, cosa posso aspettarmi dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione da qui in avanti?

L'AdE-Riscossione "potrebbe" accettare la somma pattuita per il sesto "incriminato" e quindi potrei in scioltezza archiviare la pratica.

Ma, sulla scorta di una massiccia ricerca per pratiche analoghe alla mia, l'AdE-Riscossione non accetterà la somma indicata nella proposta, in quanto non rispecchia l'importo minimo, ovvero quello che si otterrebbe calcolando il prezzo derivante dalla rivalutazione catastale dell'immobile, moltiplicato a sua volta per tre, in quanto i gentili funzionari dell'Ade-Riscossione sono come dei programmi informatici: se tale condizione si verifica, allora la trattiva può andare avanti altrimenti tutto viene scartato a priori, senz'altra possibilità di mediazione perché la Legge è quella.

Voglio precisare che conosco a priori che la somma indicata in codesta proposta è inferiore ai "loro" limiti di Legge, ma posso garantire che la cifra esposta per svincolare 1/6 della proprietà di cui sono comproprietario dei rimanenti 5/6 non è affatto una somma ridicola.

Anzi la somma trascritta è una somma onesta, redatta con il principio del buon padre di famiglia.

Difatti il calcolo di questa somma, dopo una meticolosa perizia estimativa personale, è stato rilevato tenendo in considerazione il più probabile valore di mercato in base agli indici OMI ufficiali di zona, riferiti all'ultimo semestre. Detti indici sono quelli ufficiali che la stessa Agenzia delle Entrate tiene in considerazione nelle sue relazioni di stima riguardante la determinazione del più probabile valore di mercato d'immobili, quando mediante accordi con altri Enti pubblici gli viene accordato questo tipo di operazione.

DOMANDA:

Nel caso ci sia il rigetto della pratica da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione è lecito da parte mia chiedere ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale esponendo in toto la situazione e invitando codesta Onorevole Commissione ad un ricalcolo della somma da versarsi per la quota vincolata mediante la contestuale richiesta di una perizia di stima ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate?

E' applicabile anche per i pignoramenti esattoriali quanto previsto dall’art. 720 c.c. e cioè che un comproprietario come nel mio caso ha la possibilità di chiedere ed ottenere (ai sensi dell’art. 720 c.c.) l’attribuzione della quota pignorata previo versamento del valore della medesima nella misura stimata dall’ estimatore nominato dal Giudice, da destinare poi alla distribuzione tra i creditori nell’ambito della procedura espropriativa?

Quanto sopra è applicabile o meno al mio caso? Esistono strade alternative?



Vi ringrazio calorosamente in anticipo.
(p.s.: sono disponibile, qualora fosse necessario, all'invio di tutte le visure aggiornate del caso personale)
Consulenza legale i 26/11/2021
La legge consente al debitore di procedere autonomamente alla vendita dell’immobile pignorato devolvendo il prezzo all’estinzione del debito con l’Agente della Riscossione.
La disciplina è prevista dall’art. 52 del DPR 602/73 che al comma 2 bis così recita:
Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.”
La medesima norma prevede espressamente quali siano i criteri di valutazione dell’immobile pignorato, non consentendo deroghe alle predette modalità di determinazione del prezzo di vendita.
L’ADER dunque, con la mail del 04.11.2021 ha correttamente applicato i principi normativi.
Un ricorso al Giudice non muterebbe i termini della questione atteso che le norme sulla riscossione esattoriale costituiscono normativa speciale rispetto a quella ordinaria. Quest’ultima è applicabile solo ove espressamente richiamata o comunque in carenza di disciplina particolare della questione nell’ambito della normativa di settore.
Così non è nel caso che ci occupa, dove le modalità di svolgimento della procedura sono dettagliatamente disciplinate da norme specialistiche.

Dal quesito non è possibile evincere l’importo del credito di ADER, tuttavia dall’estratto di ruolo sembrerebbe che la procedura di pignoramento riguardi soltanto i seguenti ruoli esattoriali:
  • cartella INAIL di euro 9.020,94
  • avviso di addebito INPS di euro 2449,72
  • avviso di addebito INPS di euro 2526,34
per un totale di euro 13.997,00.

La soluzione potrebbe essere dunque quella di pagare la cifra dovuta per il debito ad ADER e dunque fare in modo che venga cancellato il pignoramento. In tal modo la quota sarebbe libera da gravami e potrebbe essere a quel punto venduta alla cifra ritenuta congrua.

Si potrebbe anche eventualmente, in alternativa, stipulare una scrittura privata tra il titolare della quota ed un futuro acquirente in cui il futuro acquirente si impegna a versare ad ADER la cifra corrispondente al debito per cui la quota è stata pignorata, scomputando dal prezzo concordato per la futura vendita, condizionata alla liberazione dell’immobile, quanto versato già ad ADER. Ovviamente la proposta di vendita dovrebbe essere condizionata allo svincolo dell’immobile ed appunto, a garanzia del futuro acquirente, occorrerebbe inserire nel contratto una clausola che preveda il diritto di ripetizione delle somme in caso di mancato avveramento della condizione, oltre che un eventuale risarcimento del danno.

Quanto suggerito tuttavia è il frutto dell’elaborazione della scarna documentazione posta a disposizione della redazione e dovrebbe essere vagliata eventualmente alla luce di tutti gli atti posti a base della procedura di esecuzione esattoriale